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Decreto — n. 4020/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal when client voluntarily adopts simplified tax payment scheme.

Numero d'incarto Decreto — n. 4020/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax appeal extinguished after the appellant voluntarily adopted the simplified payment scheme under the 2018 decree. The appellant, represented by Sergio Russo, formally renounced the litigation against the Regional Tax Commission on April 19, 2018, citing the benefits of the new administrative procedure. Consequently, the court dismissed the case without a merits decision, leaving litigation costs to the parties who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, 7, c. 2 lett. b), e c. 3 del D.L. 119/2018; When a taxpayer voluntarily renounces a tax appeal to adopt a simplified payment scheme, the litigation is extinguished and the court does not rule on the merits.

Parole chiave

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voluntary renunciation simplified tax scheme extinction of litigation tax appeal dismissal administrative procedure procedura giudiziaria tributaria sospensione della riscossione fiscale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
119/2018; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
art. 391 cod. proc. civ
119/2018; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 28469/2018 proposto da: LIVIERI GIUSEPPE,rappresentato e difeso dall’Avv. Sergio Russo; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 3668/11/2018 depositata il 19 aprile 2018. Visto l’atto depositato il 7 luglio 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata exartt. 6 e 7, c. 2 lett. b), e c. 3 del D.L. 119/2018; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 12/02/2026 La President