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Decreto — n. 4016/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-response within 40 days, extinguishing the proceedings by default.

Numero d'incarto Decreto — n. 4016/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The proceedings were initiated by the Revenue Agency against Gianfranco Sgrò following a second-instance ruling from the Lombardy Tax Court. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights and ordered the Revenue Agency to pay the litigation costs to the taxpayer.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to respond deadline waiver of rights litigation costs allocation procedural default spese susseguenti anticipi delle spese condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art.
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14950/2025 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro Gianfranco Sgrò, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Corrado; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado di Lombardia n. 111/2025 depositata il 14/01/2025. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro Numero registro generale 14950/2025 Numero sezionale 424/2026 Numero di raccolta generale 4016/2026 Data pubblicazione 23/02/2026 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12/02/2026. Federico Lume Numero registro generale 14950/2025 Numero sezionale 424/2026 Numero di raccolta generale 4016/2026 Data pubblicazione 23/02/2026