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Ordinanza — n. 4014/2026 — snciv Generato dall'IA

Court corrects lower court order to allow cost withdrawal for state prosecutor due to clerical omission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4014/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a previous order that omitted a cost withdrawal for the state prosecutor. The prosecutor argued the omission was a material error, while the opposing party contended the withdrawal request was invalid because the client had been declared bankrupt before the appeal. The court ruled that bankruptcy does not strip the state prosecutor of the right to recover advanced costs and that the omission constitutes an emendable material error. Consequently, the lower order was corrected to include the withdrawal of expenses in favor of the prosecutor.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 c.p.c.; Art. 43 L. fall., ora art. 143 CCII: The omission of a cost withdrawal request by a state prosecutor in a court order constitutes a material error subject to correction, regardless of the subsequent bankruptcy of the client, as such costs remain extraneous to the bankruptcy estate.

Parole chiave

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material error correction state prosecutor costs bankruptcy estate exclusion cost withdrawal request clerical omission remedy spese accessorie spese per i mezzi ausiliari pagamento di supplementi

Disposizioni normative citate

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Art. 287, 288 c.p.c.
Art. 43 L. fall., ora art. 143 CCII
142 CCII), implicando la correlata scissione tra titolarità e legittimazione, sicché la legittimazione processuale attiva e passiva sui rapporti compresi nella procedura viene riservata al curatore (art. 43 L.
Art. 91 ss. e 93 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. n. 16037/2010
“antistatario” integra errore materiale emendabile (Cass. Sez. Un. n. 16037/2010; Cass.
Cass. n. 5082/2024
16037/2010; Cass. n. 5082/2024; Cass.
Cass. n. 12437/2017
5082/2024; Cass. n. 12437/2017).
sent. n. 11287/2023
fall., ora art.143 CCII); • nondimeno, residua in capo al soggetto fallito una legittimazione suppletiva (di carattere straordinario) in ipotesi di oggettiva inerzia della curatela, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 11287/2023);
Sez. Un. n. 16037/2010
Sez. Un. n. 16037/2010; Cass.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sull’istanza per la correzione dell’ordinanza n. 23312/2024, depositata il 29 agosto 2024, relativa al giudizio iscritto al n. 23119/2023R.G., istanza proposta dall’Avv. Giorgio Sagliocco, procuratore antistatario della controricorrente, rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi dell’art.86 c.p.c.,nel richiamato procedimento vertente fra AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente nel giudizio originario – GIOIOSA SOCIETÀ CONSORTILE a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.

Giorgio Sagliocco –controricorrente nel giudizio originario – nonché FALLIMENTO GIOIOSA SOCIETÀ CONSORTILE a r.l., in persona del curatore pro tempore –intimato – Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere Salvatore Leuzzi. RILEVATO CHE Con ordinanza n. 23312/2024 questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi €18.000,00 per compensi, oltre €200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge;

Nel controricorso la difesa della parte controricorrente aveva dichiarato di aver anticipato le spese e chiesto la distrazione in proprio favore quale procuratore antistatario; La controricorrente adduce che per mero errore materiale, nel dispositivo dell’ordinanza non è stata inserita la relativa statuizione; CONSIDERATO CHE • La richiesta di distrazione delle spese è stata formulata dal difensore della società dichiarata fallita, mentre la procedura fallimentare è rimasta intimata; • sul piano cronologico, la vicenda processuale risulta così scandita: la sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Caserta n. 2264/06/2020 è stata depositata il 23 novembre 2020 e la successiva sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 4945/11/2023 reca la data del deposito del 4 settembre 2023, entrambe intervenute quando la società era ancora in bonis; la dichiarazione di fallimento è stata pronunciata dal Tribunale di Santa Maria C.V. con sentenza n. 43/2023 del 27 luglio 2023, prima della notifica del ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2023 e anteriormente al deposito del controricorso della società del 29 dicembre 2023;

• in chiave sistematica, la dichiarazione di fallimento determina il c.d. “spossessamento” del debitore (art. 42 L. fall., ora art. 142 CCII), implicando la correlata scissione tra titolarità e legittimazione, sicché la legittimazione processuale attiva e passiva sui rapporti compresi nella procedura viene riservata al curatore (art. 43 L. fall., ora art.143 CCII); • nondimeno, residua in capo al soggetto fallito una legittimazione suppletiva (di carattere straordinario) in ipotesi di oggettiva inerzia della curatela, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 11287/2023);

• nel caso di specie, siffatta inerzia è documentalmente dimostrata dalla comunicazione del curatore, prodotta unitamente al controricorso, con la quale l’organo dichiarava di non voler proporre impugnazione, onde si è correttamente radicata la legittimazione della società a resistere in questa sede; • l’istanza di distrazione concerne le spese del giudizio di legittimità e attiene al rapporto professionale che intercorre tra la parte costituita, ossia la società fallita (e non la procedura concorsuale) e il suo difensore; • tali spese, disciplinate dagli artt. 91 ss. e 93 c.p.c., non hanno natura di crediti concorsuali e rimangono estranee alla dinamica del concorso, non essendo soggette né all’accertamento al passivo né alla ripartizione interna al fallimento;

• pertanto, il difensore, avendo dichiarato di averle anticipate, conserva la legittimazione a chiederne la distrazione indipendentemente dalla sopravvenuta apertura del fallimento (ora della liquidazione giudiziale); • ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., l’omissione della statuizione sull’istanza del c.d. “antistatario” integra errore materiale emendabile (Cass. Sez. Un. n. 16037/2010; Cass. n. 5082/2024; Cass. n. 12437/2017). P.Q.M La Corte dispone la correzione dell’ordinanza n. 23312/2024, aggiungendo al dispositivo, dopo le parole «oltre accessori di legge», la seguente frase:

«con distrazione delle spese in favore dell’Avv. Giorgio Sagliocco, procuratore antistatario». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5,