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Decreto — n. 4011/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 4011/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Clemente Calio, had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the opposing party, the Tax Agency, remained unrepresented. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Civil Procedure Code to treat the silence as a waiver, terminating the litigation without addressing the merits of the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction statutory time limit waiver by silence Civil Procedure Code procedural default spese di difesa ripetibili dell'avvocato accollo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
-resistente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Calabria n.553/2025 depositata il 27/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che non deve provvedersi sulle spese processuali, stante la mancata costituzione della controparte rimasta intimata.
art. 380-bis c.p
-resistente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Calabria n.553/2025 depositata il 27/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che non deve provvedersi sulle spese processuali, stante la mancata costituzione della controparte rimasta intimata.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20224/2025 R.G. proposto da: Clemente Calio', rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Formichella -ricorrente- Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato . -resistente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Calabria n.553/2025 depositata il 27/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che non deve provvedersi sulle spese processuali, stante la mancata costituzione della controparte rimasta intimata. Numero registro generale 20224/2025 Numero sezionale 421/2026 Numero di raccolta generale 4011/2026 Data pubblicazione 23/02/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 12/02/2026 Il consigliere delegato Stefania Billi Numero registro generale 20224/2025 Numero sezionale 421/2026 Numero di raccolta generale 4011/2026 Data pubblicazione 23/02/2026