Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal against a tax decision extinguished because the taxpayer failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Franco Costruzioni Srl, had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the State Agency argued the silence constituted a waiver. The court ruled that under Article 380-bis of the Civil Procedure Code, such inaction results in the automatic abandonment of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8606/2017 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato . Avvocatura Generale Dello Stato -ricorrente- contro Franco Costruzioni Srl Unipersonale in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Placidi unitamente all’avvocato Claudio Consales -controricorrente- avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Lecce n.2271/2016 depositata il 03/10/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 8606/2017 Numero sezionale 419/2026 Numero di raccolta generale 4007/2026 Data pubblicazione 23/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 08/02/2026 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 8606/2017 Numero sezionale 419/2026 Numero di raccolta generale 4007/2026 Data pubblicazione 23/02/2026