Cassation court dismisses appeal and declares tax assessment proceedings extinguished due to simplified settlement under Art. 5 Law 130/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished because the underlying tax assessments were settled under the simplified procedure of Law 130/2022. The taxpayers proved they submitted settlement requests and paid the required 20% share of the disputed amounts. Consequently, the court ruled that the proceedings no longer existed and dismissed the appeal on procedural grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 comma 2 legge n. 130 del 2022; Art. 5 comma 5 legge n. 130 del 2022: When taxpayers prove compliance with simplified settlement conditions, the tax assessment proceedings are extinguished, precluding further litigation on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 27535 /20 21 R.G. propost o da ANTICACUCINA PEDICINI S.r.l. in liquidazione , in persona del la liquidatriceAnna Bibbò, nonché RUPE Nunzio , rappresentat i e difes i dall’avv.Raffaele Marenghi –ricorrenti – Oggetto:accertamento anali- tico-induttivo –onere della prova –prova presuntiva – contraddittorio endoprocedi- mentale contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del direttore pro tempore , rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrente – avverso la sentenza n. 2686 / 7 / 20 21 della Commissione tributaria regionaledella Campania , depositata il 26 / 3 /20 21 . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 gennaio 2026 dalconsigliere Luigi D’Alessandro . FATTIDI CAUSA 1. La Antica Cucina Pedicini S.r.l. e il suo socio Nunzio Repe impugnarono dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Benevento,ciascuno con separato ricorso, rispettivamente:
i) l’a vviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva determinato a carico dell a societàun maggior imponibile ai fini Ires, Irap e Iva per l’anno 2012, nonchéii) l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva determinato a carico del socio, in conseguenza della rettifica del reddito della società,un maggior reddito personale ai fini Irpef per il medesimo anno d’imposta. 2.Il Giudice di prime cure accols e i ricors i con separate sentenze .
3. L a Commissione tributaria regionale della Campania , investita di separati appelli dell’Agenzia delle entrate , accolse i gravam i , evidenziando,in sintesi, la ragionevolezza dei criteri presuntivi adottati dall’Ufficioper la determinazione del maggior reddito e l’insussistenza dellalamentata violazione del contraddittorio endoprocedimentale .
4. Avverso tale ultima pronuncia la Antica Cucina Pedicini S.r.l. e NunzioRepe hanno proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi,il primo diretto a censurare l’erronea applicazione dei principi sull’onere della prova, il secondo denunciante l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il terzo comportante una denuncia di violazionedelle norme sul contraddittorio endoprocedimentale.
5. Il ricorso è stato rinotificato a seguito di ordinanza interlocutoria depositatail 12 ottobre 2022 che aveva rilevato la nullità della prima notificazione siccome eseguita presso la sede distrettuale dell’Avvocaturadello Stato anziché presso quell a generale. 6.L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso . MOTIVIDELLA DECISIONE 1. Con istanza e memoria depositata in data 16 gennaio 2026 i ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarata l’estinzione del giudizio rappresentandoche gli avvisi di accertamento per cui è causa sono stat i fattioggetto di definizione agevolata ex art. 5 , comma 2, legge n. 130 del 2022. 2.L’allegazione trova puntuale riscontro nella documentazione allegata all’istanza, che comprova sia la presentazione delle domande di definizioneagevolata nelle date del 13 gennaio 2023 e del 10 gennaio 2023, rispettivamente d a parte della Antica Cucina Pedicini S. r.l. e di NunzioRupe, sia l’esecuzione dei versamenti, eseguiti in pari data , per l’importo di euro 6.530,00 ( pari al 20% del valore della controversia di euro32.643,00 per la società ) e di euro 1.420,00 ( pari al 20% del valore dellacontroversia di euro 7.091,00 per quanto riguarda il socio ). 3.Risultando rispettate le condizioni previste dall’art. 5, comma 2, cit., devedichiararsi l’estinzione del giudizio. 4.Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate , giustail disposto di cui all’art. 5, comma 5, legge n. 130 del 2022 . 5.La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole statuizioni di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione(Cass. n. 25485/2018 ).
P.Q.M dichiaraestinto il giudizio . Le spese di lite res