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Ordinanza Interlocutoria — n. 3969/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court defers VAT appeal case due to confirmed settlement negotiations between parties.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3969/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione granted a request to postpone the hearing of a VAT dispute regarding antique sales. The taxpayer argued for a margin tax regime while the tax agency contested the evidence of eligibility. The court deferred the proceedings because both parties confirmed active negotiations aimed at a potential settlement agreement.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: When parties in a tax litigation demonstrate a genuine intent to settle through concurrent negotiations, the court may defer the hearing to allow for a transitive resolution.

Parole chiave

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VAT margin regime tax settlement negotiations deferment of hearing burden of proof antique sales taxation tassazione dell'IVA inventario fiscale oggetto dell'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Con il settimo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazionedel principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. poiché la CTR non ha disposto CTU contabile nonostante fosse stata richiesta dall’appellante senza opposizioni al riguardoda parte de ll’appellata.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
3.Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1,n.
Art. 54, 55, 56 e 57 d.P.R. n. 633 del 1972
Art. 40-bis d.l. n. 41 del 1995
regimedel margine di cui all’art. 40 - bis d.l.
Direttiva n. 94/5/CE
art. 97 Cost
in materia di prova presuntiva perché le presunzioni utilizzate dall’Ufficio non erano né precise né concordantie « Senza la prova della presunzione si viola il principio di imparzialitàe buon andamento ex art. 97 Cost.
art. 2702 c.c
Con il sesto motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2702 c.c.
art. 112 c.p
Con il settimo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazionedel principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.
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Testo completo

eguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritt o a l n . 17288 /20 16 R.G. propost o da CASAD’ASTE SAN GIORGIO S.r.l. , e per essa, quale ente esercente l’attivitàdi direzione e controllo, C.B.I. FORNITURE S.r.l., in persona dell’amministratore unico Marco Franzini , rappresentat a e difes a dall’avv.Paolo Piccoli e dall’avv. Massimiliano Mileto Oggetto:Iva –cessione di oggetti d’antiquariato –re- gime del margine –onere della prova –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del direttore pro tempore , rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrente – avversola sentenza n. 54 / 20 1 6 della Commissione tributaria regionale dellaLiguria, depositata il 1 5 / 1 /20 1 6 .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 gennaio 2026 dalconsigliere Luigi D’Alessandro . Consideratoche: 1.La Casa d’aste San Giorgio S.r.l. impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Genova un avviso di accertamento con il quale l’Agenziadelle entrate aveva determinato un maggior imponibile ai fini Ires, Irap e Iva in relazione all’anno d’imposta 2008, riprendendo a tassazione costi non deducibili e disconoscendo l’applicabilità del cd. regimedel margine di cui all’art. 40 - bis d.l. n. 41 del 1995 ad alcune venditedi oggetti d’antiquariato effettuate dalla contribuente per conto altrui. 2.Il Giudice di prime cure respinse il ricorso .

3. L a Commissione tributaria regionale della Liguria , investita dell’appello della contribuente , respinse il gravame , evidenziando , in sintesi,che la società appellante non aveva specificamente contestato imotivi posti a sostegno della decisione appellata, costituiti dal rilievo della mancata prova , da parte della contribuente, del possesso dei requisitinecessari per poter fruire del regime del margine . 4.Avverso tale ultima pronuncia la Casa d’aste San Giorgio S.r.l. ha propostoricorso per cassazione affidandolo a sette motivi, cui l’Agenzia delleentrate ha resistito con controricorso . 5.Il Pubblico Ministero , in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.

Alberto Michele Cisterna, ha depositato requisitoria scritta chiedendoil rigetto del ricorso. MOTIVIDELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la contrarietà degli artt. 54, 55, 56 e 57 d.P.R. n. 633 del 1972 al diritto dell’Unione europea e la conseguente necessità di una loro disapplicazione, previa eventuale rimessionedella questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.Secondo la ricorrente la sentenza impugnata è erronea poiché haavallatol’operato dell’Ufficio, che ha applicato l’Iva al val ore totale delle vendite di oggetti d’antiquariato, non considerando che la Direttiva n. 94/5/Ceprevede invece che tali vendite vadano tassate sul margine di utiledel venditore. 2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dei principi sulla ripartizione dell’onere della prova in ambito tributario, riconducibili alle normedi cui agli artt. 2697 e 2729 c.c. Secondo la ricorrente la sentenza impugnata non ha tenuto conto del fatto che è l’amministrazione finanziaria a dover dare prova delle componenti attive del maggior imponibiledeterminato. 3.Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c. , la mancanza di motivazione della sentenza impugnata per nonrecare essa l’indicazione del le ragioni del rigetto dei motivi di appello.

Contale motivo la ricorrente si duole anche che la sentenza d’appello non hadisposto una consulenza tecnica d’ufficio sulle proprie scritture contabili cheavrebbe invece consentito di dimostrare il possesso dei requisiti per beneficiaredel regime del margine.

4. Con il quarto motivo d i ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 nonché degli artt. 36, comma 2, e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 poiché la sentenza impugnata difetta dei requisiti contenutistici previsti dalle disposizioni normativecitate, specie con riguardo all’esposizione dei motivi di fatto e didiritto della decisione.

5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 2727 e 2729 c.c. in materia di prova presuntiva perché le presunzioni utilizzate dall’Ufficio non erano né precise né concordantie « Senza la prova della presunzione si viola il principio di imparzialitàe buon andamento ex art. 97 Cost. ».

6. Con il sesto motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2702 c.c. nonché degli artt. 116 e 214 c.p.c. poiché lasentenza impugnata non ha osservato le norme processuali relative al valoreprobatorio di documenti provenient i da terzi estranei al giudizio.

7. Con il settimo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazionedel principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. poiché la CTR non ha disposto CTU contabile nonostante fosse stata richiesta dall’appellante senza opposizioni al riguardoda parte de ll’appellata. 8.Tanto premesso , si rileva che in data 26 gennaio 2026 la ricorrente ha depositato un’istanza con la quale ha chiesto un rinvio della causa in ragionedella pendenza di trattative tra le parti che potrebbero condurre ad una definizione transattiva della vertenza.

L’esistenza di trattati ve è stataconfermata dalla controricorrente che, tramite nota depositata il 29 gennaio2026, ha prodotto corrispondenza tra l’Avvocatura erariale e la Direzioneprovinciale di Genova dell’ente impositore con cui quest’ultima, nell’esprimereadesione al rinvio chiesto dalla società contribuente, ha tra l’altrofatto presente che le trattative in questione « potrebbero portare allaconclusione di un accordo vantaggioso per l’Agenzia ». 9.La concorde posizione delle parti come dianzi illustrata induce questo Collegioad accordare il differimento richiesto, con conseguente fissazione diuna nuova adunanza camerale.

P.Q.M disponeil rinvio della causa fissando l’adunanza in camera di consiglio per il giorno 27 marzo 2026, aula A, ore 10, conferman