Cassation court dismisses VAT credit claim as inadmissible due to late filing of appeal against express administrative decisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's decision to allow the appeal and ruled the original claim inadmissible. The taxpayer argued that the appeal concerned a tacit refusal of offset, but the court found the proceedings targeted express administrative acts regarding suspension and denial of offset. Since these express decisions were not challenged within the mandatory sixty-day period, the appeal was time-barred and the claim dismissed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 472 del 1997; Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002: An appeal against an administrative decision is inadmissible if filed after the statutory deadline, even if the appellant claims the object of the appeal is a prior tacit refusal that was superseded by an express decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31486/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro MARINAGRI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA , PIAZZA ISTRIA 2, presso lo studio dell’avvocato MELE FRANCESCO (MLEFNC57L18F399V), rappresentat a e difes a dall'avvocato TARANTINO ANTONIETTA (TRNNNT71A68L049C) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
DELLA BASILICATA n. 133/02/19 depositata il 14/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2025dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 133/02/19 del 14/03/2019, la Commissione tributaria regionale della Basilicata (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da Marinagri s.p.a. (di seguito Marinagri) avverso la sentenza n. 144/02/17 della Commissione tributaria provinciale di Matera (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso della società contribuente nei confronti di un diniego parziale di rimborso di un credito IVA relativo all’anno 2012. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata e dalle difese delle parti, in data 21/02/2011 Marinagri presentava un’istanza di rimborso di un credito IVA di euro 600.000,00 credito successivamente ceduto a Unicredit s.p.a. con cessione notificata all’Amministrazione finanziaria in data 21/07/2011.
A seguito di richiesta di chiarimenti dell’Ufficio, con note del 03/07/2013 e del 24/10/2013 la società contribuente chiedeva la compensazione della somma chiesta a rimborso con il debito IVA di euro 876.853,00 risultante dalla dichiarazione relativa all’anno 2012 e non versato. AE rimborsava in favore della cessionaria Unicredit s.p.a., il credito di euro 385.000,00, oltre interessi, e, quindi, disponeva, per la somma di euro 215.000,00, la sospensione del rimborso in ragione dell’esistenza di carichi pendenti in capo alla società cedente.
Il mancato riscontro dell’istanza di compensazione veniva impugnato da Marinagri, la quale chiedeva che il residuo credito di euro 215.000,00 venisse comunque compensato con il maggior debito IVA della ricorrente. 1.2.La CTP ha ritenuto che, con il ricorso proposto in data 13/10/2016, la società contribuente avesse impugnato due provvedimenti: il provvedimento di sospensione parziale del credito, notificato in data 08/12/2013, ed il provvedimento di diniego della compensazione, notificato in data 24/10/2013. In entrambi i casi il ricorso doveva ritenersi inammissibile in quanto tardivamente proposto. 1.3.La CTR accoglieva l’appello di Marinagri evidenziando che:
a) il ricorso proposto dalla società contribuente riguardava esclusivamente il diniego tacito di compensazione del credito posto in essere con il provvedimento di sospensione parziale del 03/12/2013, silenzio rifiuto regolarmente impugnato da Marinagri, con conseguente ammissibilità del ricorso;
b) non sussisteva alcun divieto di compensazione del credito chiesto al rimborso con il maggior credito vantato dall’Amministrazione finanziaria e, in particolare, non era di ostacolo alla compensazione l’intervenuta cessione del credito;
c) ne conseguiva che, essendo il debito di Marinagri certo, l’Ufficio non avrebbe dovuto sospendere il rimborso, ma procedere senz’altro alla compensazione del credito vantato dalla società contribuente con il maggior debito della medesima. 2.L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 3.Marinagri resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va pregiudizialmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposta dal controricorrente (pag. 5 del controricorso).
Marinagri afferma che la sentenza di secondo grado, depositata il 14/03/2019,sarebbe stata notificata a mezzo PEC ad AE in data 02/04/2019; ne conseguirebbe la tardività del ricorso, notificato a mezzo PEC solo in data 14/10/2019. 1.1.L’eccezione è infondata. 1.2.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In caso di notifica telematica della sentenza eseguita dal difensore, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, pur non essendo necessarie forme solenni, occorre che la stessa non abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatario specifico di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche, in modo chiaro, l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale sua impugnazione» (così, da ultimo, Cass. n. 23396 del 01/08/2023; si veda, altresì, ex multis, Cass.
S.U. n. 20866 del 30/09/2020). 1.3.Nel caso di specie, risulta agli atti che la notificazione della sentenza impugnata, in copia conforme all’originale, è stata effettuata dal difensore di parte ricorrente al solo fine di ottenere la «compensazione del credito residuo anno d’imposta 2010», come evincibile dal testo della PEC cui è allegata la sentenza della CTR n. 133/02/19. 1.4.Dal contenuto della PEC, pertanto, non è evincibile, inequivocabilmente, l’intenzione della società contribuente di notificare la sentenza (anche) ai fini della decorrenza del termine “breve” per l’impugnazione. 1.5.Ne consegue che la notificazione del ricorso per cassazione a Marinagri nel rispetto del termine “lungo” previsto dalla legge deve ritenersi tempestiva, con conseguente ammissibilità del ricorso. 2.Il ricorso di AE è affidato a tre motivi, di seguito illustrati. 2.1.Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 1264 cod. civ., dell’art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 e dell’art. 81 cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato l’originario difetto di legittimazione ad agire per mancanzadel diritto all’azione in capo alla società contribuente, avendo la stessa ceduto il credito IVA chiesto a rimborso e, successivamente, oggetto di istanza di compensazione. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 2909 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto l’ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, nonostante la scadenza dei termini di impugnazione. 2.3.Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per avere la CTR erroneamente ritenuto l’illegittimità del provvedimento di sospensione parziale del rimborso del credito IVA e di diniego della compensazione. 3.L’esame del secondo motivo di ricorso, involgendo la tempestività dell’impugnazione proposta in primo grado, riveste carattere pregiudiziale.
Il motivo è fondato e assorbente degli ulteriori motivi. 3.1.Come si evince dalla documentazione regolarmente trascritta dalla ricorrente ai fini della necessaria autosufficienza del ricorso, l’Ufficio aveva emesso due provvedimenti con i quali era stata:
i) rigettata la domanda di revoca della sospensione parziale del credito IVA chiesto a rimborso e di compensazione ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 (provvedimento del 26/01/2015, notificato il 02/02/2015); ii) dichiarata improcedibile la domanda di compensazione (provvedimento del 08/06/2016, notificato il 10/06/2016). 3.2.Come correttamente osservato dal primo giudice, i superiori provvedimenti, involgenti un diniego espresso dell’Amministrazione finanziaria sia alla revoca della sospensione sia alla chiesta compensazione, non sono stati impugnati nei sessanta giorni dal contribuente, che ha notificato il proprio ricorso solo in data 13/10/2016. 3.3.Né vale sostenere che detti provvedimenti espressi siano stati emessi allorquando si era già formato il silenzio-rifiuto su precedenti istanze della società contribuente e che l’oggetto di impugnazione sarebbe proprio tale silenzio-rifiuto.
Invero, l’impugnazione del silenzio-rifiuto è, comunque, intervenuta successivamente ai menzionati provvedimenti espressi, sicché, anche a voler aderire alla ricostruzione fatta propria dalla CTR, Marinagri non avrebbe avuto interesse ad impugnare il silenzio a seguito dell’emissione di un provvedimento espresso (Cass. n. 20837 del 18/07/2023). 4.L’accoglimento del secondo motivo di ricorso implica l’assorbimento degli ulteriori motivi. 5.In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendoci ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito, con la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario proposto dalla società contribuente. 5.1.La controricorrente va, altresì condannata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese dell’intero giudizio (ivi comprese le fasi di merito), liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00. 5.2.Poiché il ricorso in appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente in appello, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originario ricorso di Marinagri s.p.a.; condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese dell’intero giudizio, così liquidate: euro 5.900,00, oltre alle spese di prenotazione a debito, per il presente procedimento, euro 7.000,00 per il giudizio di appello ed euro 6.000,00 per il giudizio di primo grado. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da p