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Ordinanza — n. 3924/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to tax assessment annulled by tax authority's self-help power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3924/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the litigation matter extinguished because the tax authority annulled the underlying assessment notice via self-help power. The taxpayer had previously argued for cassation regarding deduction rules and procedural rights, but the administrative act became void before the appeal could be fully adjudicated. Consequently, the Court dismissed the appeal and ordered full compensation of litigation costs between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 372 c.p.c.: When the administrative act underlying a tax appeal is annulled by the tax authority exercising self-help power, the litigation matter is extinguished and the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment administrative self-help power annulled assessment notice Cassation procedure litigation costs compensation deducibilità delle spese deduzione per autofinanziamento spese bancarie

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
Art. 372 c.p.c.
Art. 12, c. 7, della L. n. 212/2000
Contro questa sentenza la BPPB ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, così rubricati: (1°)«violazione dell’art. 12, c.
Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.
212/2000 per aver i giudici negato il diritto al contraddittorio poiché il caso de quo non riguarda tributi armonizzati e poiché la scrivente non avrebbe provato l’esito positivo che avrebbe avuto il contraddittorio (art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.)»; (2°)«violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c.
212/2000 per aver i giudici negato il diritto al contraddittorio poiché il caso de quo non riguarda tributi armonizzati e poiché la scrivente non avrebbe provato l’esito positivo che avrebbe avuto il contraddittorio (art. 360, c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5408/2022
372, secondo comma, c.p.c., in quanto volto a evidenziare il verificarsi di una causa di inammissibilità, sia pure sopravvenuta, del ricorso: cfr., ex multis, Cass. n. 5408/2022, Cass.
Cass. Sez. U. n. 272/2023
Cass. n. 5408/2024
272/2023, Cass. n. 5408/2024, Cass.
Cass. n. 17955/2025
5408/2024, Cass. n. 17955/2025).
Cass. n. 16869/2025
Cass. n. 16869/2025, Cass.
Cass. n. 21399/2025
16869/2025, Cass. n. 21399/2025, Cass.
Cass. n. 21703/2025
21399/2025, Cass. n. 21703/2025, Cass.
Cass. n. 24384/2025
21703/2025, Cass. n. 24384/2025).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6222/2017 R.G. proposto da BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.C.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Lucia Montecamozzo e dall’avv. Francesco Mattarelli; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA BASILICATA n. 295/1/2016 depositata il 2 agosto 2016; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 gennaio 2026 dal Consigliere Danilo Chieca;

FATTI DI CAUSA 1. La Direzione Regionale della Basilicata dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della Banca Popolare di Puglia e Basilicata s.c.a. (d’ora in avanti BPPB) un avviso di accertamento ai fini dell’IRES e dell’IRAP relativo all’anno 2009, con cui disconosceva, per difetto di inerenza ex art. 109, comma 5, del t.u.i.r., la deducibilità dei costi sostenuti dal predetto istituto bancario nell’àmbito di due distinte operazioni di cartolarizzazione di crediti realizzate nel 2008 e nel 2009.

2. La contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Potenza, che respingeva il suo ricorso.

3. La decisione di primo grado veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Basilicata, che con sentenza n. 295/1/2016 del 2 agosto 2016 rigettava l’appello della parte privata.

4. Contro questa sentenza la BPPB ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, così rubricati: (1°)«violazione dell’art. 12, c. 7, della L. n. 212/2000 per aver i giudici negato il diritto al contraddittorio poiché il caso de quo non riguarda tributi armonizzati e poiché la scrivente non avrebbe provato l’esito positivo che avrebbe avuto il contraddittorio (art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.)»; (2°)«violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 6 della L. 30 aprile 1999, n. 130 e dell’art. 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 per avere i giudici sostenuto - in mancanza di una tale previsione normativa e in contrasto con la ratio della normativa esistente- che i costi relativi alle operazioni di cartolarizzazione devono essere sostenuti dal cessionario, salvo diverso accordo fra le parti (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.)»; (3°)«violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 132, [secondo] comma , [num.] 4, c.p.c., in relazione alla mancata motivazione circa le ragioni che hanno indotto i secondi giudici a concludere per l’inesistenza di un accordo che prevedeva l’accollo dei costi della cartolarizzazione in capo alla ricorrente (art. 360, comma 1, n. 4 [c.p.c.])»; (4°)«violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, 8 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 10, comma 3, della L. 27 luglio 2000, n. 212, per non avere i giudici disapplicato le sanzioni tributarie irrogate con l’atto impositivo (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».

5. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

7. Nel termine di cui al primo comma, terzo periodo, del predetto articolo, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa con la quale ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, comunicando che l’atto impositivo oggetto di causa è stato nelle more annullato dall’Amministrazione Finanziaria nell’esercizio del potere di autotutela. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In accoglimento della richiesta avanzata dalla BPPB nella memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c., deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, avendo l’Amministrazione Finanziaria annullato in via di autotutela l’avviso di accertamento per cui è causa, come risulta documentato dalla produzione del provvedimento emesso in data 15 gennaio 2024 dalla Direzione Regionale della Basilicata dell’Agenzia delle Entrate (il cui deposito è consentito dall’art. 372, secondo comma, c.p.c., in quanto volto a evidenziare il verificarsi di una causa di inammissibilità, sia pure sopravvenuta, del ricorso: cfr., ex multis, Cass. n. 5408/2022, Cass.

Sez. U. n. 272/2023, Cass. n. 5408/2024, Cass. n. 17955/2025).

2. Le spese di lite vanno interamente compensate fra le parti, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla soccombenza virtuale, tenuto conto, per un verso, dell’esplicita dichiarazione di rinuncia alle dette spese formulata dalla ricorrente, per altro verso, del comportamento dell’Amministrazione, la quale, con il suo intervento officioso in autotutela, ha determinato il venir meno dell’interesse ad impugnare in capo alla controparte.

3. Non si fa luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), essendo questa espressamente prevista nei soli casi di rigetto integrale, inammissibilità originaria e improcedibilità dell’impugnazione, con disposizione di carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria, come tale insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 16869/2025, Cass. n. 21399/2025, Cass. n. 21703/2025, Cass. n. 24384/2025). P.Q.M La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma