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Ordinanza — n. 3923/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as inadmissible due to double conformity of lower court judgments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3923/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Antonio Lettieri against the Regional Tax Commission's decision inadmissible. The applicant argued for a re-examination of evidence regarding unpaid invoices and check dates, but the Regional Court had already confirmed the first-instance rulings on both merits and facts. The Supreme Court ruled that under the specific procedural rules applicable to double conformity cases, the appeal could only address specific legal grounds, which the applicant failed to properly substantiate.

Regesto Legislator

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Art. 360, primo comma, c.p.c.; In cases of double conformity of first and second instance judgments, the cassation appeal is inadmissible if it fails to demonstrate distinct factual grounds or relies on grounds outside the permitted list of numbers 1, 2, 3, and 4.

Parole chiave

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double conformity tax appeal inadmissibility cassation procedural rules factual reconstruction art 360 cpc fatture fittizie garanzia fiscale inchiesta per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, c.p.c.
1.5 Tanto premesso, con il primo motivo di gravame, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia).
Art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972
3, c.p.c., è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67 del d.P.R.
Art. 348-ter c.p.c.
4.2 Il motivo è inammissibile, trovando ostacolo nel combinato disposto dei commi quarto e quinto dell’abrogato art. 348-ter c.p.c., applicabile temporalmente all’odierna controversia, in base al quale, a fronte di una duplice conforme pronuncia di merito (cd.
art. 348-ter c.p
4.2 Il motivo è inammissibile, trovando ostacolo nel combinato disposto dei commi quarto e quinto dell’abrogato art. 348-ter c.p.c., applicabile temporalmente all’odierna controversia, in base al quale, a fronte di una duplice conforme pronuncia di merito (cd.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17345/2024
Cass. n. 17345/2024, Cass.
Cass. n. 16751/2024
17345/2024, Cass. n. 16751/2024, Cass.
Cass. n. 6072/2023
16751/2024, Cass. n. 6072/2023, Cass.
Cass. n. 17702/2022
6072/2023, Cass. n. 17702/2022).
Cass. n. 26934/2023
Cass. n. 26934/2023, Cass.
Cass. n. 5947/2023
26934/2023, Cass. n. 5947/2023, Cass.
Cass. n. 26774/2016
5947/2023, Cass. n. 26774/2016).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22316/2016 R.G. proposto da LETTIERI ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avv. Carmine Giannattasio; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE STACCATA DI SALERNO, n. 1515/16 depositata il 19 febbraio 2016; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 gennaio 2026 dal Consigliere Danilo Chieca;

FATTI DI CAUSA 1. La Direzione Provinciale di Salerno dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di Antonio Lettieri, titolare di un’impresa individuale in contabilità semplificata, tre distinti avvisi di accertamento con i quali contestava l’omessa fatturazione di operazioni attive afferenti a forniture di infissi in alluminio da lui effettuate in favore della propria cliente S.G. Costruzioni s.r.l., rideterminando il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e il volume d’affari dichiarati dal contribuente con riferimento agli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008; ne seguivano le corrispondenti riprese a tassazione ai fini dell’IRPEF e delle relative addizionali, dell’IRAP e dell’IVA, nonché l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.

2. Gli atti impositivi facevano sèguito a controlli incrociati eseguiti dalla tenenza della Guardia di Finanza di Vallo della Lucania nei confronti della predetta società, presunta beneficiaria delle prestazioni non fatturate.

3. Il contribuente impugnava i tre avvisi di accertamento proponendo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Salerno altrettanti autonomi ricorsi, respinti dall’adìto giudice con due distinte sentenze, la prima riguardante gli anni 2006 e 2007, resa a sèguito di riunione dei relativi procedimenti, la seconda concernente l’anno 2008.

4. Le pronunce di primo grado erano successivamente confermate dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania, sezione staccata di Salerno, che con sentenza n. 1515/16 del 19 febbraio 2016 rigettava gli appelli separatamente spiegati dalla parte privata, riuniti in simultaneo processo. 4.1 I giudici regionali così argomentavano la decisione assunta: «...gli avvisi di accertamento in questione sono stati emessi a sèguito di una verifica fiscale della G.d.F. nel corso della quale la stessa hacontestato la mancata emissione di fatture a fronte di forniture di infissi in alluminio alla società cliente ”S.G. costruzioni s.r.l.“; ciò anche a sèguito del ritrovamento di una cartella acquisita, nel corso di una ulteriore verifica fiscale, presso la sede della società cliente, intestata al fornitore ”Lettieri Antonio“ e nella quale erano stati rinvenuti diversi assegni emessi a fronte di forniture di infissi, non riconducibili a fatture emesse.

La parte appellante, come già avvenuto in primo grado, ma in maniera diversa, fornisce una propria ricostruzione delle movimentazioni finanziarie intercorse con la società cliente, secondo la quale gli assegni consegnati alla ditta fornitrice nel 2006 sarebbero afferenti a lavori in parte effettuati e fatturati nel 2005 e in parte fatturati nel 2006, tutti gli assegni consegnati nel 2007 sarebbero afferenti a lavori effettuati e già fatturati nel 2006, mentre i titoli consegnati nel 2008 sarebbero afferenti a lavori in parte già fatturati nel 2007 e in parte fatturati nel 2008.

La ricostruzione fornita, ancora una volta, non prova in alcun modo che gli assegni ritrovati nella cartella della ”S.G. costruzioni s.r.l.“ afferiscano in maniera inequivocabile alle fatture emesse e non piuttosto ad altre operazioni non fatturate, anche in considerazione del fatto, non di poco rilievo, che dal controllo incrociato con le schede contabili della società cliente, peraltro in contabilità ordinaria, i pagamenti delle fatture ricevute dal proprio fornitore e regolarmente annotate nel registro Iva acquisti risultavano pagate o per contanti o comunque in date e per importi completamente diversi da quelli dei titoli effettivamente consegnati al ricorrente.

In sintesi, la Commissione ritiene che anche la nuova ricostruzione delle movimentazioni finanziarie fornita dalla parte appellante non sia sufficiente a superare la presunzione di omessa fatturazione prospettata dall’Amministrazione finanziaria».

5. Contro questa sentenza Antonio Lettieri ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

6. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

7. Il ricorso era stato inizialmente avviato alla decisione nelle forme del rito camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., per l’udienza del 15 gennaio 2025.

8. Con ordinanza interlocutoria n. 4834/2025 del 25 febbraio 2025, constatata l’intervenuta cancellazione dall’albo professionale del difensore di parte ricorrente, avv. Anacleto Dolce, il Collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo, onde consentire alla detta parte di provvedere all’eventuale nomina di altro procuratore.

9. In data 15 giugno 2025 si è costituito l’avv. Carmine Giannattasio in sostituzione dell’avv. Dolce.

10. Per la trattazione della causa è stata, quindi, fissata l’odierna adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente, a mezzo del suo nuovo difensore, ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via pregiudiziale, va rilevata d’ufficio l’inammissibilità del controricorso dell’Amministrazione Finanziaria, notificato a mezzo p.e.c. in data 2 novembre 2016. 1.1 Valgano, in proposito, le seguenti considerazioni. 1.2 Ai sensi dell’art. 370, primo comma, c.p.c., nel testo, applicabile ratione temporis, vigente anteriormente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022, il controricorso deve essere notificato entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso per cassazione.

In base al primo comma del precedente art. 369, tale deposito va effettuato nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali il ricorso è proposto. 1.3 Come questa Corte ha più volte avuto modo di chiarire, qualora la notifica del ricorso per cassazione sia stata reiterata nei confronti della medesima parte, il termine di complessivi quaranta giorni per la proposizione del controricorso decorre dalla data della prima notifica, a meno che essa risulti viziata da nullità, nel qual caso deve farsi riferimento alla data della seconda.

Ne discende che la rinnovazione della notifica del ricorso alla stessa parte, una volta che il procedimento notificatorio si sia già validamente perfezionato, non vale a segnare una nuova decorrenza del termine per la proposizione del controricorso (cfr. Cass. n. 8704/2016, Cass. n. 20543/2017, Cass. Sez. U. n. 7454/2020). 1.4 Alla stregua del surriferito insegnamento giurisprudenziale di legittimità, posto che il 19 settembre 2016 il presente ricorso per cassazione è stato regolarmente notificato all’Agenzia delle Entrate presso la sede della Direzione Provinciale di Salerno (sull’argomento si vedano Cass.

Sez. U. n. 3116/2006, Cass. Sez. U. n. 22641/2007, Cass. n. 23062/2012), il termine per la proposizione del controricorso deve ritenersi scaduto il 31 ottobre 2016 (incluse nel computo le proroghe di diritto ex art. 155, quarto comma, c.p.c.), non potendo assumersi come dies a quola posteriore data del 22 settembre 2016 in cui ha avuto luogo la rinnovazione della notifica dell’impugnazione presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato. 1.5 Tanto premesso, con il primo motivo di gravame, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 163 del d.P.R. n. 917 del 1986. 1.6 Si rimprovera alla CTR di non aver valutato la documentazione «richiamata ed allegata in sede di appello» dal contribuente, la quale «rappresenta[va] idonea scrittura elementare […] che andava obbligatoriamente considerata ed esaminata ai fini della decisione»: essa, infatti, dimostrava che i presunti ricavi ripresi a tassazione erano riferibili per competenza a esercizi diversi da quelli ai quali erano stati imputati dall’Ufficio.

2. Con il secondo motivo, pure proposto a norma dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., è prospettata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972. 2.1 Al riguardo, si deduce che: - la Guardia di Finanza aveva «inteso sanzionare la mancata fatturazione al momento dell’effettivo incasso degli assegni contestati»; - dalla documentazione versata in atti risultava che le fatture comprovanti le prestazioni rese in favore della S.G. Costruzioni s.r.l. «[era]no state emesse precedentemente, e comunque alla consegna dei beni e/o nel periodo di imposta di ricezione degli assegni»; - la sentenza impugnata, «avvalora [ndo] l’operato dell’Uffic [i] o» , aveva finito «con l’ammettere una data di effettuazione dell’operazione imponibile diversa da quella stabilita per legge».

3. Le due censure possono essere esaminate insieme, perché caratterizzate dalla medesima ragione di inammissibilità. 3.1 Entrambe, infatti, dietro il velo della denuncia del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, si risolvono nel tentativo di sollecitare un non consentito riesame della valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici d’appello, i quali hanno escluso che gli assegni rilasciati dalla S.G. Costruzioni s.r.l. in favore di Antonio Lettieri - contenuti all’interno di una cartella rinvenuta dai militari della Guardia di Finanza nel corso di una verifica fiscale eseguita presso la sede della società-siano riferibili alle fatture prodotte in giudizio dal contribuente. 3.2 Il discorso vale anche per l’eccepita inosservanza della norma di cui all’art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, fondandosi, sul punto, la tesi difensiva della parte privata sul presupposto della configurabilità di un collegamento fra le fatture e gli assegni in questione, che invece è stato negato dalla CTR.

Trattasi, quindi, di doglianza che esula dal paradigma dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., in quanto sottintende una diversa ricostruzione fattuale della vicenda di causa (cfr. Cass. n. 17345/2024, Cass. n. 16751/2024, Cass. n. 6072/2023, Cass. n. 17702/2022).

4. Con il terzo mezzo, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., è lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo. 4.1 Si sostiene che la Commissione di secondo grado avrebbe tralasciato di considerare che «i verbalizzanti avevano valorizzato ed allegato gli assegni contestati in base alla data di incasso, e non in base alla data di ricezione degli stessi»: tale «fatto, non contestato da controparte, […] andava esaminato in quanto decisivo per l’accertamento del ”momento impositivo“ e della correlazione fra i titoli contestati e le fatture emesse». 4.2 Il motivo è inammissibile, trovando ostacolo nel combinato disposto dei commi quarto e quinto dell’abrogato art. 348-ter c.p.c., applicabile temporalmente all’odierna controversia, in base al quale, a fronte di una duplice conforme pronuncia di merito (cd.

”doppia conforme“), il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 del primo comma dell’art. 360. Per non incorrere in tale preclusione il ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare la diversità delle ragioni di fatto poste a fondamento, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello (cfr. Cass. n. 26934/2023, Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 26774/2016). Sennonchè, il descritto onere non risulta, nella specie, assolto.

5. In definitiva, il ricorso è complessivamente inammissibile.

6. Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali, non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto rituale attività difensiva in questa sede.

7. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia). P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que