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Ordinanza — n. 3914/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes regional tax court decision on partial settlement regarding tax collection agent's share.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3914/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Regional Tax Court's decision declaring the matter settled for the tax collection agent's portion of the debt. The Regional Court had relied on a simplified settlement procedure, but the Court found this inapplicable because the underlying tax assessment remained subject to ongoing litigation regarding the property acquisition. Consequently, the case was remanded for a new examination of the Agency's incidental appeal to ensure the disputed fraction is properly adjudicated.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 193/2016; Art. 68 D.Lgs. 546/1992: When a tax assessment involves a collection agent's share and the main appeal is pending, the simplified settlement procedure does not apply to the disputed fraction, requiring the court to continue the merits of the case.

Parole chiave

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tax collection agent simplified settlement procedure partial tax assessment tax collection agent share remand for new examination incidental appeal tax collection suspension deduzione dal reddito computabile

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. 193/2016
delle Marche, a fronte dei contrapposti appelli, dava atto della intervenuta definizione agevolata ex art. 6 del d.l.
Art. 68 D.Lgs. 546/1992
193/2016, relativamente alle somme affidate all’agente della riscossione ex art. 68 del decreto legislativo n.
Art. 38 comma 5 d.p.r. 600/1973
NelitaBrenna, che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2007, impugnava l’avviso di accertamento n.TQY01E202158/2012, con il quale l’Agenzia delle Entrate accertava nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 38 del d.p.r.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002
78/2010 solo agli accertamenti relativi all’anno 2009 e successivi, rimanendone pertanto esclusi quelli antecedenti (Cass. 13/09/2022, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27846/2020
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Testo completo

iscritto al n. 526/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – CONTRO BRENNA NELITA, rappresentata e difesa dall’avv. Romolo Freddi del foro di Ancona, giusta procura speciale in atti -controricorrentee ricorrente in via incidentale condizionata - avverso la sentenza n. 564/3/2021 della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata in data 24.5.2021, non notificata; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Clara Sali all’adunanza camerale dell’8.1.2026; FATTI DI CAUSA TRIBUTI: ACCERTAMENTO SINTETICO anno di imposta 2007 –incrementi patrimoniali - vecchio redditometro.

1. NelitaBrenna, che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2007, impugnava l’avviso di accertamento n.TQY01E202158/2012, con il quale l’Agenzia delle Entrate accertava nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. n. 600/1973, un maggior reddito a fini Irpef e relative Addizionali per l’anno di imposta 2007, sulla base di indici di capacità reddituale e spese per incrementi patrimoniali (vecchio redditometro), determinato in euro 96.468,41.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, adita dalla contribuente, in parziale accoglimento del ricorso, riduceva il reddito complessivo netto accertato della somma dieuro 41.400,00.

3. La C.T.R. delle Marche, a fronte dei contrapposti appelli, dava atto della intervenuta definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 193/2016, relativamente alle somme affidate all’agente della riscossione ex art. 68 del decreto legislativo n. 546/1992, per effetto dell’accoglimento parziale del ricorso di primo grado; dichiarava, indi, parzialmente cessata la materia del contendere e rigettava nel merito l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva annullato l’avviso di accertamento relativamente all’imputazione dell’acquisto dell’immobile sito a Premariacco nell’anno 2010.

4. Avverso la precitata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

5. Brenna Nelita resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo.

6. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale dell’8.1.2025.

7. La controricorrente ha depositato tempestiva memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo ed unico motivo – rubricato « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, comma 5, d.p.r. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» la ricorrente in via principale assume che la C.T.R. ha erroneamente applicato l’art. 38, comma 5, del d.p.r. 600/73, posto che in virtù di tale norma, nel testo vigente ratione temporis, l’incremento patrimoniale di euro 207.000,00, realizzato nell’anno 2010, doveva essere imputato per un quinto all’anno 2007.Non era pertanto rilevante la nuova disciplina dell’accertamento sintetico, che si applicava a decorrere dall’anno di imposta 2009. 1.1.

Il motivo è ammissibile. La controricorrente sostiene infondatamente che la C.T.R. avrebbe respinto l’appello incidentale sulla base di una duplice ragione argomentativa, una delle quali non censurata col presente ricorso. Ed invero, secondo la controricorrente le ragioni del rigetto sarebbero due: la prima poggerebbe sull’interpretazione dell’art. 38 nella sua formulazione originaria, che, secondo i giudici del gravame, non consentiva di spalmare sull’atto oggetto di accertamento incrementi patrimoniali futuri; la seconda poggerebbe invece sull’applicazione alla fattispecie del nuovo redditometro, in quanto, poiché l’accertamento era stato notificato in data 18.7.2013, la contestazione della spesa effettuata nel 2010 avrebbe dovuto essere oggetto di un autonomo periodo d’imposta vigendo già all’epoca della notifica non più la presunzione legale che la spesa fosse stata effettuata per un quinto anche negli anni precedenti, ma la nuova presunzione che fosse stata interamente effettuata nell’anno dell’acquisto del bene. 1.2.

Al contrario, ritiene il collegio che l’unico ragionamento della C.T.R. è stato nel senso che solo gli incrementi patrimoniali che si erano realizzati nel triennio 2006, 2007 e 2008, che erano stati oggetto di accertamento, potevano essere spalmati nei quattro anni precedenti e non anche quelli che si fossero realizzati in anni successivi a quelli oggetto di accertamento e l’Agenzia delle Entrate lo ha ben colto e censurato sotto il profilo della violazione di legge. 1.3. Il motivo è inoltre fondato. 1.4. Invero, con specifico riguardo al computo degli incrementi patrimoniali in relazione ad accertamenti sintetici per gli anni di imposta anteriori al 2009, come nel caso in esame (2007), questa Corte ha ripetutamente affermato la legittimità della loro ‘spalmatura’ nel quinquennio precedente, secondo la previgente versione dell’art. 38, comma 5, DPR n. 600/1973, come conseguenza della applicazione della novella legislativa introdotta dal d.l. n. 78/2010 solo agli accertamenti relativi all’anno 2009 e successivi, rimanendone pertanto esclusi quelli antecedenti (Cass. 13/09/2022, n. 26916;

Cass. 15/02/2022, n. 4818; Cass. 8/10/2021, n. 27433). 1.5. La decisione impugnata non è pertanto conforme a diritto e la questione dovrà essere riesaminata in sede di rinvio.

2. Va ora esaminato il ricorso incidentale condizionato, con il quale la controricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 193/2016 e dei principi sulla cessazione della materia del contendere», sostenendo che anche laddove il contribuente sia appellato è possibile l’adesione alla definizione agevolata dei carichi e l’effetto di tale adesione è la sostituzione della pretesa originaria, con conseguente integrale cessazione della materia del contendere. 2.1. Il motivo è infondato. 2.2.

È pacifico in causa che la definizione ex art. 6 del d.l. 193/2016 ha riguardato la cartella di pagamento emessa a seguito dell’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio della somma ritenuta dovuta dalla C.T.P., che aveva accolto solo parzialmente il ricorso di primo grado. 2.3. La C.T.R. ha correttamente dato atto che la procedura di definizione agevolata ha riguardato soltanto le somme iscritte a ruolo ex art. 68 del decreto legislativo n. 546/1992 ossia le somme affidate all’agente della riscossione in esito alla sentenza di primo grado, solo parzialmente favorevole alla parte contribuente. 2.4.

L’art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo ratione temporis vigente, recante la rubrica "Pagamento del tributo in pendenza del processo", prevede infatti che: «1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:

a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;

b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;

c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale. Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.

2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.». 2.5. Questa Corte (cfr. Cass. n. 27846/2020) ha precisato che la rottamazione può anche avere ad oggetto il carico affidato all'agente della riscossione relativo ai 2/3 del tributo e relative sanzioni amministrative ed in tal caso prosegue il giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento, in esecuzione del quale è stata avviata a titolo provvisorio la riscossione frazionata in pendenza di impugnazione. L'interesse delle parti alla prosecuzione e alla decisione nel merito della controversia riguarda dunque la frazione della pretesa che non è stata definita. 2.6. La decisione della C.T.R., con cui è stata dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente al carico affidato all’agente della riscossione, è pertanto conforme a diritto.

3. In conclusione, in accoglimento del ricorso principale, respinto il ricorso incidentale condizionato, la sentenza va cassata e la causa rinviata alla C.T.R. delle Marche in diversa composizione per un nuovo motivato esame dell’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, in applicazione dei principi illustrati al punto 1.4. della presente ordinanza, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.

4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente in via incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame dell’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente in via incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principal