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Ordinanza — n. 3912/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation revokes prior ruling and remands case to second-instance court regarding absorbed IMU appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3912/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court granted a revocation appeal against a prior cassation decision that had dismissed the taxpayer's original IMU appeal. The taxpayer argued that the higher court erred by deciding on the merits when it should have remanded the case to address unresolved issues regarding land valuation and penalties. The court agreed, ruling that questions absorbed by the appellate judgment required further factual findings and could not be decided by the cassation court.

Regesto Legislator

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Art. 384, comma 2, ult. parte, c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: When a cassation judgment decides on the merits despite absorbed appeal grounds, it constitutes a revocable error if those grounds necessitate further factual ascertainment by the remanded court.

Parole chiave

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revocation appeal absorbed appeal grounds IMU tax appeal remand to second instance factual ascertainment imposta immobiliare imposta sugli utili immobiliari zona di estrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 384, comma 2, ult. parte, c.p.c.
La Corte cassò, quindi, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, ult. parte, c.p.c., rigettò l’originario ricorso della contribuente.
Art. 391-bis c.p.c.
ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. Resiste con controricorso Tre Esse Italia, mentre il Comune di Guidonia Montecelio è rimasto intimato.
Art. 346 c.p.c.
art. 391-bis c.p
ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c.
art. 346 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 14409/2017
Cass., n. 14770/2025
Cass., n. 1897/2022
14770/2025; conformi, Cass., n. 1897/2022;
Cass., n. 19930/2025
Cass., n. 19930/2025; Cass., n.
Cass., n. 23502/2018
19930/2025; Cass., n. 23502/2018).
Cass., n. 14813/2023
Cass., n. 26709/2025
14813/2023; conforme, Cass., n. 26709/2025).
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5549/2025 R.G. proposto da: TRAVERTINI CAUCCI S.P.A., rappresentatae difesa dall'avvocato DANIELE GRIMALDI; -ricorrente- contro TRE ESSE ITALIA S.R.L., rappresentata e difes a dall'avvocato RENATO CICERCHIA; -controricorrente- nonché contro COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO; -intimato- avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 22574/2024, depositata il 09/08/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere LUIGI LA BATTAGLIA. FATTI DI CAUSA 1.Travertini Caucci S.p.A. impugnò l’avviso di accertamento IMU per l’anno 2013, sul presupposto che l’imposta non fosse dovuta in ragione dell’utilizzo dei terreni come cava estrattiva (ciò che vi rendeva impossibile l’edificazione).

In subordine, la ricorrente contestò il valore venale del bene adottato dal Comune di Guidonia Montecelio quale base imponibile per il calcolo del tributo, invocando conseguentemente la disapplicazione degli interessi e della sanzione comminatale. 2.La CTP di Roma rigettò il ricorso, con sentenza che fu successivamente riformata dalla CTR del Lazio, la quale affermò che, pur essendo i terreni classificati come edificabili dal PRG, l’IMU non poteva essere pretesa dall’amministrazione comunale se – come nel caso di specie -l’edificazione era di fatto impossibile. 3.La Corte di cassazione, in accoglimento del terzo motivo del ricorso proposto da Tre Esse Italia s.r.l. (concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’IMU nel Comune di Guidonia Montecelio), con la sentenza n. 22574/2024 statuì che l’edificabilità del terreno deriva dal PRG, indipendentemente dalla concreta destinazione dello stesso, uniformandosi all’orientamento di cui a Cass., n. 14409/2017, alla cui stregua “ove l'area sia adibita ad attività estrattiva secondo il regolamento urbanistico e suscettibile, in conformità allo stesso, di edificazione, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali, la base imponibile deve essere determinata avendo riguardo al valore venale”.

La Corte cassò, quindi, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, ult. parte, c.p.c., rigettò l’originario ricorso della contribuente. 4.Avverso tale ultima sentenza Travertini Caucci s.p.a. ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. Resiste con controricorso Tre Esse Italia, mentre il Comune di Guidonia Montecelio è rimasto intimato. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso, Travertini Caucci lamenta che, una volta accolto il terzo motivo di ricorso, la Corte di cassazione non avrebbe potuto decidere nel merito, rigettando sic et simpliciter l’originario ricorso avverso l’avviso di accertamento, ma avrebbe dovuto rinviare la causa al giudice di secondo grado, affinché si pronunciasse sui motivi di impugnazione rimasti assorbiti, afferenti alla rideterminazione del valore venale del bene e all’applicazione degli interessi e delle sanzioni. 2.Il motivo è fondato.

Occorre premettere che, “in tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'omessa percezione di questioni sulle quali il giudice d'appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite configura un errore di fatto denunciabile ex art. 395, n. 4), c.p.c., senza che rilevi, ai fini della sua decisività, l'eventuale omessa riproposizione in sede di legittimità della questione assorbita, su cui non si forma giudicato implicito, atteso che può essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio (nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto sussistente l'invocato errore revocatorio in una decisione della stessa Corte di cassazione che aveva accolto il ricorso dell'Agenzia e deciso la causa nel merito rigettando la domanda del contribuente, senza avvedersi che residuavano ulteriori accertamenti in fatto rimasti assorbiti nella sentenza d'appello e che andavano rimessi al giudice del rinvio)” (Cass., n. 14770/2025; conformi, Cass., n. 1897/2022;

Cass., n. 19930/2025; Cass., n. 23502/2018). Nell’atto di appello (all. D al ricorso per revocazione) l’odierna ricorrente aveva chiesto, in via subordinata, che il valore delle aree di sua proprietà fosse determinato nella misura di € 7,82 al mq, “con annullamento delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati”. La sentenza della CTR n. 933/2021 accolse il motivo di impugnazione principale, sancendo la non assoggettabilità ad IMU del fondo in questione, siccome adibito ad attività di cava, senza nulla statuire sui motivi non esaminati.

Tuttavia, “nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell'art. 346 c.p.c., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado; pertanto, sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e non riproposte in sede di legittimità all'esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell'eventuale giudizio di rinvio” (Cass., n. 14813/2023; conforme, Cass., n. 26709/2025).

Deve ritenersi, pertanto, frutto di errore revocatorio il rilievo in virtù del quale la Corte ha ritenuto che, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa poteva essere decisa nel merito nel senso di rigettare il ricorso originario della contribuente, in quanto le questioni che, involgendo la determinazione del valore venale del terreno, erano rimaste assorbite nella pronuncia che aveva definito il giudizio di appello, necessitavano, invero, di ulteriori accertamenti in fatto da rimettere al giudice del rinvio. Né può condividersi la tesi sostenuta dalla controricorrente - secondo cui la Cassazione avrebbe “valutato la relativa questione del valore imponibile, confermando, nel merito, il procedimento valutativo adottato dal Comune con la de-libera del Consiglio Comunale n. 23/2007 sulla base del valore venale delle aree estrattive” (pag. 12 del controricorso), dal momento che l’affermazione cui si fa riferimento («Ciò fa sì che il terreno debba essere qualificato come edificabile ai fini dell'Ici e che la base imponibile debba essere determinata sulla base del valore venale») fa parte della citazione testuale - da parte della sentenza in questa sede impugnata - del precedente di cui a Cass., n. 14409/2017, e non è, dunque, calibrata sul motivo subordinatamente proposto, in grado d’appello, da Travertini Caucci, afferente proprio ai criteri di determinazione di tale valore venale.

P.Q.M Accoglie in sede rescindente il ricorso per revocazione e revoca la sentenza impugnata (n. 22574 del 2024) nei limiti di cui in motivazione; decidendo sul ricorso iscritto al n. r.g. 23543/2021, ribadita la cassazione della sentenza della CTR del Lazio n. 933 del 2021, con accoglimento del terzo motivo di ricorso di Tre Esse Italia s.r.l., rigettati gli altri, rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provved