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Ordinanza — n. 3911/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for attacking a final cassation order via wrong legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3911/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant attempted to challenge a final cassation order using grounds reserved for revocation actions. The appellant argued the second-instance judgment was null due to improper notification of the appeal, but the court held that such defects must be addressed through the specific revocation procedure. Since the appellant failed to file a timely revocation action, the cassation order became intangible and definitive, rendering the current appeal legally impossible.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: A cassation order with remittal becomes intangible and definitive if the party fails to file a timely revocation action for the specific defects alleged, thereby precluding any further challenge via ordinary cassation appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility intangible cassation order revocation action requirement improper notification defect finality of cassation ruling petizione d'eredità diritto alla rendita procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
2.Il ricorso è inammissibile, perché pretenderebbe di aggredire una sentenza di legittimità sulla base di un motivo riconducibile allo schema dell’art. 360 c.p.c., mentre l’unico mezzo di impugnazione spendibile avverso una sentenza di legittimità è la revocazione.
Art. 391-bis, comma 1, ult. parte, c.p.c.
Non avendo la ricorrente proposto tale mezzo nel termine perentorio di cui all’art. 391- bis, comma 1, ult.
Art. 291 c.p.c.
omesso di rilevare che il ricorso in appello era stato notificato alla parte personalmente e non al suo difensore costituito in primo grado nonché per avere omesso di disporre la rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod.
Art. 330 cod. proc. civ.
Art. 53, 49, 20, 16 e 17 del D.lgs. n. 546/1992
art. 330 cod. proc. civ
art. 291 cod. proc. civ
omesso di rilevare che il ricorso in appello era stato notificato alla parte personalmente e non al suo difensore costituito in primo grado nonché per avere omesso di disporre la rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ..
art. 360 c.p
2.Il ricorso è inammissibile, perché pretenderebbe di aggredire una sentenza di legittimità sulla base di un motivo riconducibile allo schema dell’art. 360 c.p.c., mentre l’unico mezzo di impugnazione spendibile avverso una sentenza di legittimità è la revocazione.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 10028/2016
parte, c.p.c., la sentenza di legittimità è divenuta, ormai, intangibile (si vedano Cass., n. 10028/2016; n.
Cass., n. 28288/2019
Cass., n. 26970/2023
28288/2019), con conseguente definitività della statuizione di cassazione con rinvio in essa contenuta la quale, in virtù della mancata instaurazione del giudizio ex art.394 c.p.c., ha determinato la definitiva caducazione di tutte le sentenze precedentemente emesse (Cass., n. 26970/2023).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2784/2025 R.G. proposto da: GRANDI STABILI SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato FEDERICO DE ANGELIS; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente- avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 6994/2023, depositata il 9/3/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/1/2026 dal Consigliere LUIGI LA BATTAGLIA. FATTI DI CAUSA 1.Nel 2012 Grandi Stabili s.r.l. presentò una dichiarazione di variazione DOCFA per la modifica di classamento dell'unità immobiliare sita nel Comune di Roma, censita al Foglio 263, particella 1559, Subalterno 525, mediante attribuzione alla stessa della categoria D/8 e della rendita catastale di € 39.290,00.

L’Agenzia delle Entrate, con avviso di accertamento del 2013, attribuì una rendita superiore, modificando le superfici dichiarate. 2.L’odierna ricorrente impugnò tale atto, eccependone la carenza di motivazione. La C.T.P. di Roma accolse il ricorso, annullando l’accertamento catastale. 3.L’Agenzia delle Entrate propose appello, che notificò unicamente presso la sede della società appellata (non, dunque, presso il difensore costituito). Grandi Stabili s.r.l. rimase contumace nel giudizio di secondo grado, conclusosi con la conferma della sentenza di primo grado (sentenza n. 1892/2020). 4.Propose ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate.

Grandi Stabili s.r.l. rimase intimata. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 6994 del 2023, accolse il ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata. Nessuna delle parti riassunse il giudizio. Nel 2024 l’Agenzia delle Entrate notificò a Grandi Stabili un nuovo avviso di accertamento (avente ad oggetto “Nuova determinazione di classamento e rendita catastale relativa al reddito dell’immobile Foglio 263, particella 1559 Sub 525, Via Filoteo Alberini 25, p. T –1 0002, Zona censuaria 6, Cat. D/8, Rendita 60.904,00”), che fu a sua volta impugnato dinanzi al giudice tributario. 5.Grandi Stabili ha proposto ricorso ex art. 327, comma 2, c.p.c., sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1892/2020 della CTR del Lazio nonché dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 6994/2023.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La ricorrente, premettendo di essere venuta a conoscenza della sentenza della CTR del Lazio in data 01/10/2024 (al momento, cioè, della notifica del secondo avviso di accertamento), deduce la nullità della sentenza impugnata, conseguente alla “nullità del giudizio di secondo grado per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 330 cod. proc. civ. e degli articoli 53, 49, 20, 16 e 17 del D.lgs. n. 546/1992, avendo la C.T.R. omesso di rilevare che il ricorso in appello era stato notificato alla parte personalmente e non al suo difensore costituito in primo grado nonché per avere omesso di disporre la rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ.. - Vizio di notificazione dell’appello – Notifica alla parte personalmente e non al suo difensore costituito in primo grado –Ipotesi di inesistenza della notifica -Nullità dell’intero secondo grado di giudizio”. 2.Il ricorso è inammissibile, perché pretenderebbe di aggredire una sentenza di legittimità sulla base di un motivo riconducibile allo schema dell’art. 360 c.p.c., mentre l’unico mezzo di impugnazione spendibile avverso una sentenza di legittimità è la revocazione.

Non avendo la ricorrente proposto tale mezzo nel termine perentorio di cui all’art. 391- bis, comma 1, ult. parte, c.p.c., la sentenza di legittimità è divenuta, ormai, intangibile (si vedano Cass., n. 10028/2016; n. 28288/2019), con conseguente definitività della statuizione di cassazione con rinvio in essa contenuta la quale, in virtù della mancata instaurazione del giudizio ex art.394 c.p.c., ha determinato la definitiva caducazione di tutte le sentenze precedentemente emesse (Cass., n. 26970/2023). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 2.400,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ric