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Ordinanza — n. 3881/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to settlement of dispute regarding interest payments under new law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3881/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because both parties agreed the dispute was resolved under specific legislative provisions. The Agency of Revenue sued R Polimeri SpA regarding interest on tax assessments, but the parties subsequently confirmed the matter was settled. Consequently, the court ordered the judgment's extinction and assigned costs to the parties who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 231-252, legge n. 197 del 2022; Art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992: When parties agree that the subject matter of the dispute has ceased to exist, the court must declare the litigation extinguished.

Parole chiave

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tax litigation extinction cessation of subject matter settlement agreement interest payments costs allocation arretrati d'imposta tempestività tributaria contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 236, legge n. 197 del 2022
Entrambe le parti concordano sulla definizione della lite ai sensi dell’art. 1, comma 236, legge n. 197 del 2022, in relazione a due cartelle che hanno, peraltro, ad oggetto il pagamento dei soli interessi.
Art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
D eve essere , pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, disponendo che le spese restino a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18733/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro R POLIMERI SPA IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARINA MILLI unitamente agli avvocati STEFANO PIOVANI, ALBERTO MARCHESELLI -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO n.63/2017 depositata i l 18/01/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal la ConsiglieraRAFFAELLA BROGI. Rilevato che:

1. La Commissione tributaria regionale di Milano (hinc: CTR), con la sentenza n. 63/2017 depositata in data 18/01/2017, ha accolto l’appello incidentale proposto da R Polimeri s.p.a. in liquidazione (hinc: la contribuente o la società contribuente) e rigettato quello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 182/2013, con cui la Commissione tributaria provinciale di Bergamo aveva accolto, parzialmente, il ricorso della contribuente contro due cartelle di pagamento aventi per oggetto gli interessi relativi a quattro avvisi di accertamento.

2. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con un motivo.

3. La contribuente ha resistito con controricorso.

4. Successivamente, entrambe le parti hanno depositato memorie, in cui davano atto che la lite era stata definita ai sensi dell’art. 1, commi 231- 252, legge n. 197 del 2022, chiedendo di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Considerato che:

1. Entrambe le parti concordano sulla definizione della lite ai sensi dell’art. 1, comma 236, legge n. 197 del 2022, in relazione a due cartelle che hanno, peraltro, ad oggetto il pagamento dei soli interessi.

2. D eve essere , pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, disponendo che le spese restino a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992. P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; dispone che le spese restino a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso in Ro