Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3879/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and declares case extinguished due to settlement of underlying tax dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3879/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the underlying dispute was resolved through a simplified settlement procedure. The Administrative Agency argued that a prior agreement covered the current appeal, rendering further proceedings unnecessary. Consequently, the court dismissed the appeals without addressing the substantive legal merits of the tax arguments.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 D.L. n. 193/2016; Art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992: When a simplified settlement procedure resolves the underlying tax controversy, the court must declare the pending litigation extinguished for cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

Generato dall'IA
cessazione materia contendere definizione agevolata D.L. 193/2016 estinzione giudizio contenzioso tributario compensazione spese ricorso in cassazione accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, D.L. n. 193/2016
L’Agenzia delle Entrate , in data 23/03/2023, ha depositato comunicazione della Direzione Regionale della Lombardia, dove, con riferimento al giudizio in epigrafe, si legge che: «la definizione agevolata presentata ai sensi dell’art. 6, D.L.
Art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
L’Agenzia delle Entrate ha, pertanto, chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 46, comma 3, del d.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 15/04/2011, n. 8614
Cass. 15/04/2011, n. 8614).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3564/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro COM STEEL SPA -intimato- sul controricorso incidentale proposto da COM STEEL SPA, rappresentato e difeso dall'avvocataLIVIA SALVINI -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO n.3875/2016 depositata i l 01/07/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal la ConsiglieraRAFFAELLA BROGI. Rilevato che:

1. La Commissione tributaria regionale della Lombardia (hinc: CTR), con la sentenza n. 3875/2016 depositata in data 01/07/2016, ha rigettato gli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate e da Com Steel s.p.a. (hinc: la contribuente o la società contribuente) contro la sentenza n. 9848/2014, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto, parzialmente, il ricorso del contribuente contro l’atto di intimazione relativo all’anno d’imposta 2007.

2. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.

3. La controricorrente ha resistito con controricorso, proponendo, contestualmente, ricorso incidentale condizionatocon un motivo.

4. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso al ricorso incidentale condizionato.

5. L’Agenzia delle Entrate , in data 23/03/2023, ha depositato comunicazione della Direzione Regionale della Lombardia, dove, con riferimento al giudizio in epigrafe, si legge che: «la definizione agevolata presentata ai sensi dell’art. 6, D.L. n. 193/2016 dalla società COM STEEL SPA in relazione ai giudizi instaurati avverso le sentenze n. 3593/44/2015 e 4674/35/2015 della CTR di Milano, esplica effetto sulla controversia di cui all’oggetto.» 5.1. L’Agenzia delle Entrate ha, pertanto, chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 46, comma 3, del d. lgs. n. 546/1992. Considerato che:

1. Secondo quanto risulta dagli atti di causa il presente giudizio si inserisce in un più ampio contenzioso in essere tra le medesime parti. Il giudizio definito dalla CTR con sentenza n. 4674/2015 (cui fa riferimento la comunicazione della Direzione Regionale della Lombardia) riguarda l’avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2007.

2. Risulta, sempre dagli atti causa che l’intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio (relativa all’anno 2007) era stata emessa in esito alla sentenza della CTP DI Milano n. 1802/2014. Tale contenzioso era, poi, proseguito – a seguito del parziale annullamento dell’atto impositivo in autotutela da parte dell’amministrazione finanziaria – davanti alla CTR (relativamente alla sola IVA). 2.1. Il giudice di secondo grado aveva respinto il ricorso della società contribuentecon sentenza n. 4674/2015. 2.2. La contribuente ha , quindi, proposto ricorso in cassazione e il procedimento sub R.G. n. 794/2016 è stato definito con ordinanza n. 25233/2023, con la quale questa Corte, in data 24/08/2023,ha dichiarato l’estinzione del giudizio a seguito di definizione agevolata ex d.l. n. 193 del 2016(sulla conoscibilità di questo provvedimento v. Cass. 15/04/2011, n. 8614).

3. Alla luce di quanto sin qui evidenziato sussistono i requisiti per dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ritenendo superfluo riferire sui motivi del ricorso principale e di quello incidentalecondizionato. 3.1. Le spese, ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 restano a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; dispone che le spese restino a definitivo carico delle parti che le hanno ant