Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-compliance with 40-day response deadline under CPC Art. 380-bis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond within the mandatory forty-day period. The appellant, Lometa Srl in Liquidation, filed a request for judgment against the tax authority but did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for judgment constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19833/2025 R.G. proposto da: Lometa Srl In Liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Minutoli -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate - Direzione Provinciale Roma 2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Lazio n.1476/2025 depositata il 05/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 19833/2025 Numero sezionale 407/2026 Numero di raccolta generale 3846/2026 Data pubblicazione 20/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 06/02/2026. Il Consigliere delegato Roberto Succio Numero registro generale 19833/2025 Numero sezionale 407/2026 Numero di raccolta generale 3846/2026 Data pubblicazione 20/02/2026