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Decreto — n. 3845/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to settlement; plaintiff formally withdrew case via conciliation agreement.

Numero d'incarto Decreto — n. 3845/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal was declared extinct following the plaintiff's formal request to terminate the proceedings based on a conciliation agreement with the defendant. Although labeled as a cessation of the subject matter, the court interpreted this move as a valid renunciation of the appeal under established case law. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the parties to share the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When a party formally requests the extinction of proceedings citing a conciliation agreement, the court must declare the appeal extinct, treating such a request as a renunciation of the appeal.

Parole chiave

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extinction of proceedings conciliation agreement renunciation of appeal cassation appeal procedural costs risoluzione delle controversie contenzioso contrattuale contenzioso dell'assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1915/2026
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Testo completo

Sul ricorso n. 26899/2024 proposto da: CASA DI PROCURA GENERALE DELL'ISTITUTO DELLE SUORE DI NOSTRA SIGNORA DEL BUON SOCCORSO DI TROYES, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Serangeli; -ricorrente- contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Federica Graglia dell’Avvocatura Capitolina; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, n. 2895/14/2024 depositata il 30 aprile 2024. Visto l’atto depositato il 15 dicembre 2025 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che tale istanza, formalmente intitolata come “istanza di cessazione della materia del contendere”, è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 09/02/2026 La Pres