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Decreto — n. 3843/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court declares appeal dismissed due to parties' settlement and mutual withdrawal of litigation.

Numero d'incarto Decreto — n. 3843/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal extinct following a settlement agreement between the taxpayer and the tax agency. Both parties formally requested the termination of the proceedings, which the court interpreted as a withdrawal by the appellant and acceptance by the respondent. Consequently, the litigation was dismissed, and procedural costs were offset between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When parties reach a settlement and mutually request the extinction of proceedings, the court declares the appeal dismissed and offsets costs.

Parole chiave

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settlement agreement extinction of proceedings mutual withdrawal tax dispute costs offset convenzione fiscale contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 1915/2026
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Testo completo

Sul ricorso n. 13490/2025 proposto da: GIORNANDI CATHERINE, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Basilavecchia; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzo, n. 9/6/2025 depositata il 3 gennaio 2025 e notificata il 10 aprile 2025. Visti gli atti depositati il 5 dicembre 2025 dalla parte controricorrente e il 5 febbraio 2026 dalla ricorrente, con i quali le parti chiedono l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia; considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte del ricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 09/02/2026 La Presid