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Decreto — n. 3837/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to settlement and withdrawal of litigation by the municipality.

Numero d'incarto Decreto — n. 3837/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal admissible but ultimately extinguished the proceedings because the plaintiff municipality formally withdrew the lawsuit and reached a settlement. The defendant company and the incidental appellant both renounced their respective appeals, leading the court to treat these actions as a mutual withdrawal of the case. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the costs to be compensated between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When parties reach a settlement and one party withdraws the appeal with the other's consent, the court declares the proceedings extinguished and compensates costs.

Parole chiave

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settlement agreement withdrawal of appeal extinction of proceedings cost compensation municipal litigation incidental appeal Cassazione estintiva contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 1915/2026
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Testo completo

Sul ricorso n. 5935/2025 proposto da: COMUNE DI CASTELNUOVO DI CONZA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Oreste Cantillo; -ricorrente- contro CASTELNUOVO WIND SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Ardolino; -controricorrente e ricorrente in via incidentale- PUBBLIALIFANA SRL, in persona del l.r.p.t; -intimata- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, n. 5017/2/2024 depositata il 30 luglio 2024. Visto l’atto depositato il 2 settembre 2025 con il quale il ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; visto altresì l’atto depositato il 4 febbraio 2026 con il quale la parte controricorrente e ricorrente incidentale ha rinunciato al ricorso incidentale; considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte del ricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 09/02/2026 La Pre