Italian Supreme Court dismisses appeal as parties reached settlement and extinguished the litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal extinguished because the appellant formally requested the termination of the proceedings, citing a settlement with the respondent. Although the appellant labeled the request as a cessation of the subject matter, the court interpreted it as a valid renunciation of the appeal under established case law. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the mutual compensation of procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; When a party requests the extinction of proceedings due to a settlement, the court must declare the appeal extinguished and compensate costs, treating the request as a renunciation of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Sul ricorso n. 20914/2023 proposto da: TOR DI MARE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Garzilli; -ricorrente- contro PUBLISERVIZI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Gennaro Melchiorre e Camillo Santagata; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, n. 1904/8/2023 depositata il 17 marzo 2023. Visto l’atto depositato il 23 dicembre 2025 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che tale istanza, formalmente intitolata come “richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”, è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 09/02/2026 La Presid