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Decreto — n. 3833/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to request ruling within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 3833/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the tax authority failed to request a ruling within the mandatory 40-day period. The tax agency, represented by the General State Attorney, argued that the statutory deadline for requesting a decision had expired without action from the appellant. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, second comma, c.p.c.; Art. 391, second comma, c.p.c.: Failure to request a ruling within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
deemed withdrawal statutory deadline cassation appeal tax litigation procedural extinction legal costs Civil Procedure Code correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, second comma, c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, second comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 18677/2023 Numero sezionale 399/2026 Numero di raccolta generale 3833/2026 Data pubblicazione 20/02/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 18677/2023 Numero sezionale 399/2026 Numero di raccolta generale 3833/2026 Data pubblicazione 20/02/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18677/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ANTONIETTA TESSITORE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALFREDO DI FRANCO, che ha indicato indirizzo PEC -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di giustizia di secondo grado della Campania n.2318/2023 depositata il 12/04/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 18677/2023 Numero sezionale 399/2026 Numero di raccolta generale 3833/2026 Data pubblicazione 20/02/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 6/02/2026 Il Presidente LUCIO NAPOLITANO Numero registro generale 18677/2023 Numero sezionale 399/2026 Numero di raccolta generale 3833/2026 Data pubblicazione 20/02/2026