Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a liquidation service company, had not responded to the lower court's proposal for judgment definition, leading the court to apply Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the appeal was deemed withdrawn, and the appellant was ordered to pay the litigation costs of Euro 2,400.00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Presidente/Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3283/2025 R.G. proposto da: Fall. C.i.v. Service S.r.l. In Liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Bonaccio unitamente all’avvocato Luca Tolone -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate - Ufficio Provinciale Di Crotone in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria n.1824/2024 depositata il 02/07/2024;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 3283/2025 Numero sezionale 398/2026 Numero di raccolta generale 3830/2026 Data pubblicazione 20/02/2026 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 06/02/2026. Il Consigliere delegato Roberto Succio Numero registro generale 3283/2025 Numero sezionale 398/2026 Numero di raccolta generale 3830/2026 Data pubblicazione 20/02/2026