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Decreto — n. 3829/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-compliance with 40-day response deadline under CPC Art. 380-bis.

Numero d'incarto Decreto — n. 3829/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Carlo Colasuonno against a tax court judgment extinguished. The court found that forty days had passed since the lower court's proposal for judgment without the appellant requesting a decision. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision within forty days of the lower court's proposal, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.

Parole chiave

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cassation appeal waiver by silence Code of Civil Procedure tax litigation procedural extinction condono delle spese procedurali spese di esecuzione legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24383/2024 R.G. proposto da: Carlo Colasuonno, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Rana -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia n.1693/2024 depositata il 03/05/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; Numero registro generale 24383/2024 Numero sezionale 397/2026 Numero di raccolta generale 3829/2026 Data pubblicazione 20/02/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 06/02/2026. Il Consigliere delegato Roberto Succio Numero registro generale 24383/2024 Numero sezionale 397/2026 Numero di raccolta generale 3829/2026 Data pubblicazione 20/02/2026