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Decreto — n. 3828/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax agency appeal after taxpayer withdraws lawsuit.

Numero d'incarto Decreto — n. 3828/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal against the tax agency's decision extinguished following the taxpayer's withdrawal of the lawsuit. The tax agency, represented by the General State Attorney, had filed a recourse against a second-instance tax court judgment. Since the opposing party withdrew the claim, the court ruled that no further proceedings on costs were necessary.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When a party withdraws their appeal, the court declares the litigation extinguished without addressing costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of litigation tax agency recourse second instance judgment costs allocation sospensione della riscossione fiscale contenzioso tributario arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 20 gennaio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 20 gennaio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 16847/2025 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro T C SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Mario Martelli, Giovanni Caliceti e Giorgia Passacantilli; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado delle Marche, n. 151/1/2025 depositata il 5 febbraio 2025. Visto l’atto depositato il 20 gennaio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 16/02/2026 La Presidente