Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. Although the appellant submitted a memorandum in February 2025, the court determined it did not constitute a valid request for judgment. Consequently, the proceedings were terminated without any ruling on the merits or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6365/2024 R.G. proposto da: Ettore Colella, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Rossi unitamente all’avvocato Federico Di Maio -ricorrente- Contro Agenzia Delle Entrate-riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato -resistente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia n.2714/2023 depositata il 14/09/2023;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; che non può qualificarsi, alla luce del suo contenuto, come istanza di decisione la memoria di parte ricorrente depositata in data 17 febbraio 2025 ; Numero registro generale 6365/2024 Numero sezionale 395/2026 Numero di raccolta generale 3827/2026 Data pubblicazione 20/02/2026 ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 06/02/2026. Il Consigliere delegato Roberto Succio Numero registro generale 6365/2024 Numero sezionale 395/2026 Numero di raccolta generale 3827/2026 Data pubblicazione 20/02/2026