Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-compliance with 40-day response deadline under CPC Art. 380-bis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, a cooperative society, had filed a challenge against a regional tax commission decision but did not act within the required timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the extinction of the proceedings and mutual compensation of legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and mutual compensation of costs.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10704/2022 R.G. proposto da: I Girasoli Societa' Cooperativa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giorgio Tedesco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Simone Forte in Milano (MI), cap 20122, Galleria San Babila n. 4/A, 4° piano, indi domiciliata ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate-Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato -controricorrente incidentale- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana-Firenze n. 1127/2021 depositata il 14/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 10704/2022 Numero sezionale 394/2026 Numero di raccolta generale 3826/2026 Data pubblicazione 20/02/2026 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 09/02/2026 Salemme Andrea Antonio Numero registro generale 10704/2022 Numero sezionale 394/2026 Numero di raccolta generale 3826/2026 Data pubblicazione 20/02/2026