Cassation appeal dismissed due to waiver after 40-day silence on proposed judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The parties argued regarding procedural compliance, but the court ruled that silence constitutes a formal waiver under the Civil Procedure Code. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the mutual cancellation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed judgment within forty days constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation appeal and mutual cancellation of costs.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14652/2022 R.G. proposto da: Glb Di Ghidini Livio Sperandio in persona del legale rappresentante pro tempore, e Livio Sperandio Ghidini, rappresentati e difesi dall'avvocato Gennaro Colangelo -ricorrenti- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Brescia n. 4279/2021 depositata il 29/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 14652/2022 Numero sezionale 393/2026 Numero di raccolta generale 3825/2026 Data pubblicazione 20/02/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 09/02/2026 Salemme Andrea Antonio Numero registro generale 14652/2022 Numero sezionale 393/2026 Numero di raccolta generale 3825/2026 Data pubblicazione 20/02/2026