Cassation appeal dismissed due to waiver after 40-day silence on proposed judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by Daniela Rossi against the Regional Tax Commission was declared extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposed judgment. The court ruled that this silence constituted a formal waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the proceedings were terminated and litigation costs were fully offset between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant on a proposed judgment after the statutory period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and mutual offset of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24841/2021 R.G. proposto da: Daniela Rossi, rappresentata e difesa dall’avvocato Giorgio Tedesco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Simone Forte in Milano (MI), cap 20122, Galleria San Babila n. 4/A, 4° piano, indi domiciliata “ex lege” in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana-Firenze n.693/2021 depositata il 09/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 24841/2021 Numero sezionale 391/2026 Numero di raccolta generale 3822/2026 Data pubblicazione 20/02/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 09/02/2026 Salemme Andrea Antonio Numero registro generale 24841/2021 Numero sezionale 391/2026 Numero di raccolta generale 3822/2026 Data pubblicazione 20/02/2026