Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. Consulting Consulting S.r.l. had filed the appeal against a regional tax commission decision but remained inactive after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, terminating the case without a merits-based decision on the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the proposal for judgment within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 234/2022 R.G. proposto da: Consulting Consulting S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Pascone unitamente all’avvocato Antonino Garofalo -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate-riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania-Napoli n. 5617/2021 depositata il 07/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 234/2022 Numero sezionale 390/2026 Numero di raccolta generale 3820/2026 Data pubblicazione 20/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali.
Nondimeno, nulla è a statuirsi al riguardo, stante il mancato esercizio di attività processuale da parte dell’Agenzia. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 09/02/2026 Salemme Andrea Antonio Numero registro generale 234/2022 Numero sezionale 390/2026 Numero di raccolta generale 3820/2026 Data pubblicazione 20/02/2026