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Ordinanza Interlocutoria — n. 3817/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal remanded for new notification due to tax agency's failure to appear via State Bar.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3817/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court dismissed the tax appeal by remanding the case for a new notification procedure. The tax agency failed to appear in the appellate trial, and the notification to the State Bar was deemed null because the agency did not utilize its statutory right to be represented by the State Bar. Consequently, the case was sent back to the lower court to correct this procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 291 c.p.c.; Art. 72 d.lgs. n. 300/1999: If the tax agency does not appear in the trial of merits, notification to the State Bar is null and must be renewed.

Parole chiave

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tax appeal procedure State Bar representation null notification remand for new notification tax agency appearance indagine per frode iva fatture fittizie assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 291 cod. proc. civ.
2.Considerato che la parte intimata non si è costituita deve ritenersi che la notificazione eseguita nei confronti dell’Avvocatura dello Stato sia nulla e non inesistente e che ne debba essere disposta la rinnovazione ex art. 291 cod.
Art. 72 del d.lgs. n. 300 del 1999
art. 378 cod. proc. civ
Contro la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso in cassazione con quattro motivi e ha, poi, depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
art. 291 cod. proc. civ
2.Considerato che la parte intimata non si è costituita deve ritenersi che la notificazione eseguita nei confronti dell’Avvocatura dello Stato sia nulla e non inesistente e che ne debba essere disposta la rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ.
art. 291 c.p
Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto dirinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., 22/06/2021, n. 17700
(Cass., 22/06/2021, n. 17700).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.5899/2020 R.G. proposto da : FORLONI SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNA TUCCI -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimato- avverso la SENTENZA d ella COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO n.2826/2019 depositata i l 27/06/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal la ConsiglieraRAFFAELLA BROGI. Rilevato che: 1.Il presente giudizio trae origine dagli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2012, 2013 e 2014, con i quali l’amministrazione finanziaria recuperava l’IVA, a suo dire, indebitamente detratta da Forloni s.r.l. (hinc: la contribuente o la società contribuente) , in conseguenza dell’uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti relative ad acquisti di merce da Italy Trading s.r.l. 2.La Commissione tributaria regionale della Lombardia (hinc:

CTR), con la sentenza n. 2826/2019 depositata in data 27/06/2019, ha rigettato l’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva rigettato, a sua volta, i ricorsi proposti contro gli avvisi di accertamento.

4. Contro la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso in cassazione con quattro motivi e ha, poi, depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

5. La parte intimata non si è costituita. Considerato che: 1.In via preliminare, occorre disporre la rinnovazione della notificazione all’Agenzia delle Entrate –Direzione Provinciale di Milano, dal momento che quest’ultima, nel giudizio d’appello, definitivo dalla sentenza impugnata, non risulta essersi difesa tramite l’Avvocatura dello Stato. 2.Considerato che la parte intimata non si è costituita deve ritenersi che la notificazione eseguita nei confronti dell’Avvocatura dello Stato sia nulla e non inesistente e che ne debba essere disposta la rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ. 3.Secondo questa Corte, infatti, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle entrate non siastata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, lanotifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocaturadello Stato, non potendosi escludere l'esisten za di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione dellanotifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del d.lgs. n. 300 del 1999, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura.

Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto dirinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cass., 22/06/2021, n. 17700). 4.Deve essere, pertanto, disposta la rinnovazione della notificazione, rinviando la causa a nuovo ruolo. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo; dispone che la ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento rinnovi la notificazione del ricorso in cassazione all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Milano.

Così