Italian Court dismisses request to correct factual error, ruling it requires revocation instead.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the applicant's request inadmissible, distinguishing between material clerical errors and factual errors regarding the content of procedural acts. The applicant argued the court made a material mistake by failing to notice a filed document, but the court found this constituted a factual error on the existence of the act. Consequently, the court ruled that such errors must be challenged via revocation within strict statutory deadlines rather than through a correction of material error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis c.p.c.; Art. 398 c.p.c.: A factual error concerning the content of procedural acts, such as the non-existence of a filed document, does not qualify as a material clerical error and must be challenged via revocation within the statutory period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ale – Errore di fatto sul contenuto degli atti processuali – Inammissibilità. A.C.17/12/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13731/2022 R.G. proposto da : ANTONINI SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO CLEMENTE -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimato- AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- avverso l’ORDINANZAdella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn.12349/2022 depositata i l 15/04/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dallaConsigliera RAFFAELLA BROGI . Rilevato che:
1. Con atto denominato «istanza di correzione errore materiale e di rimessione della causa sul ruolo» - che risulta depositato in data 06/06/2022 (e datato 30/05/2022) - Antonini s.r.l. ha chiesto « la revoca dell’ordinanza del 22.02.2022, depositata in data 15.04.2022, con cui la Corte ha erroneamente dichiarato l’estinzione del presente giudizio e la conseguente remissione della causa sul ruolo», esponendo che: − con provvedimento depositato in data 06 / 05 / 2019, la Corte, visto l’art. 6, comma 10, d.l. n. 119del 2018, rinviava la causa a nuovo ruolo; − la ricorrente, in data 23/12/2020, depositava l’istanza di trattazione di cui all’art. 6, comma 13, d.l. n. 119del 2018, a mezzo PEC, all’indirizzo all’uopo dedicato condono119.cassazione@giustiziacert.it, come disposto dalla stessa Corte; − la Corte, per mero errore materiale, non si avvedeva dell’intervenuto deposito della suddetta istanza e con ordinanza del 22/02/2022, depositata in data 15/04/2022, erroneamente dichiarava l’estinzione del presente giudizio. Ritenuto che:
1. L’istanza deve essere dichiarata inammissibile, dal momento che i fatti, così come rappresentati dal ricorrente, non evidenziano un errore materiale, ma bensì un errore di fatto sul contenuto degli atti processuali, dal momento che la decisione assunta con ordinanza n. 12349 del 2022 presuppone il mancato deposito dell’istanza di trattazione ex art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018. Tale errore avrebbe dovuto essere dedotto dalla parte con ricorso per revocazione entro l'ordinario termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero di sei mesi dalla sua pubblicazione(arg. ex Cass., 23/09/2020, n. 19994). 1.1.
Secondo questa Corte, infatti, l'errore di fatto cd. revocatorio è l'erronea percezione degli atti di causa (come la supposizione di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure la supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita), mentre l'errore determinato da una svista di carattere materiale rende esperibile il rimedio della correzione di errore materiale(Cass., 24/07/2012, n. 12962). Nel caso di specie l’ordinanza di estinzione è stata emessa da questa Corte –come precisato dalla stessa ricorrente – sul presupposto del mancato deposito dell’istanza di trattazione ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, con la conseguenza che il rimedio processuale da esperire non era la richiesta di correzione di errore materiale, ma la revocazione nei termini di legge.
2. Occorre, infine, precisare che nonostante la parte ricorrente concluda chiedendo « la revoca dell’ordinanza del 22.02.2022, depositata in data 15.04.2022, con cui la Corte ha erroneamente dichiarato l’estinzione del presente giudizio e la conseguente remissione della causa sul ruolo», non sono riscontrabili, in concreto, i requisiti per la riqualificazione dell’istanza ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., in assenza delle indicazioni prescritte, a pena di inammissibilità, dall’art. 398, comma 2, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U, 06/07/2015, n. 13863) e della procura speciale (Cass., 16/09/2025, n. 25284). P.Q.M dichiara l’i