Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3810/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer's appeal on jurisdictional grounds, allowing Agency's counter-claim regarding territorial competence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3810/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the taxpayer's main appeal regarding the substantive tax assessment but allowed the Agency's counter-claim concerning territorial jurisdiction. The taxpayer argued the Provincial Office lacked competence because the company's domicile was not explicitly stated in the appeal, relying on the tax registry address. However, the court found the taxpayer failed to prove which specific Provincial Office had jurisdiction under the relevant tax decrees, rendering the jurisdictional objection generic and inadmissible. Consequently, the main appeal was rejected while the counter-claim was accepted, leading to the cassation of the lower judgment with remittal to the second-instance court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 31 comma 2 d.P.R. 600/1973; Art. 40 comma 1 d.P.R. 633/1972: The taxpayer bears the burden of proving the territorial competence of the tax office; generic objections without specific proof of the correct office or organizational basis are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
territorial competence tax jurisdiction burden of proof tax assessment inadmissible objection counter-claim remittal to court indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 31 comma 3 d.P.R. 600 del 1973
3, c.p.c., si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 31, comma 3, d.P.R.
Art. 31 comma 2 d.P.R. 600 del 1973
3, c.p.c., si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 31, comma 3, d.P.R.
Art. 40 comma 1 d.P.R. 633 del 1972
Artt. 58 e 59 d.P.R. 633 del 1972
art. 118 disp. att. c.p
4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
art. 2729 c.c
Quanto alla denunciata violazione delle norme di formazione della prova presuntiva, è pacifico che competa alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione nomofilattica, il controllo della corretta applicazione dei principi contenuti nell'art. 2729 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Un., n. 8053/2014
(Cass., Sez. Un., n. 8053/2014, nonché, ex multis, Cass.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11723/2024 R.G. proposto da: PLONA LUCIANA, in proprio e nella qualità di ex socia della BOLLE DI SAPONE CERMENATE S.R.L.S., società cancellata dal registro delle imprese, rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. Fabio Pace (domicilio digitale PEC: avv.fabiopace@pec.pacestudiolegale.net) - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –controricorrente e ricorrente incidentale – Oggetto: interposizione societaria –valutazione degli elementi indiziari Cons. Est.

Roberto Succio avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4901/11/2022, depositata il 13 dicembre 2022; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 25/11/2025 dal Consigliere Roberto Succio Fatti di causa Il giudizio riguarda l’avviso di accertamento n. T9D032F03676- 2019 e l’atto di contestazione e irrogazione delle sanzioni n. T9DCO2F00585-2019, emessi per l’anno di imposta 2016. In particolare, l’avviso di accertamento veniva emesso conseguentemente all’attività di verifica, ai fini delle Imposte Dirette, Irap e Iva, relativa all’anno di imposta 2016 nei confronti della società BOLLE DI SAPONE CERMENATE s.r.l.s. A fondamento della ripresa erariale vi è la contabilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla società AF s.r.l.s. e di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla BOLLE di SAPONE CERMENATE s.r.l.s. nei confronti della GC s.r.l.

Come risulta dal prodromico PVC, sussisterebbe – secondo l’Ufficio - una complessa frode nell'ambito IVA che avrebbe coinvolto quattro società (la BOLLE DI SAPONE s.r.l.s., la IMMOBILIARE PI - GRECO s.r.l., la IMMOBILIARE PLONA s.r.l. e la PLONA COSTRUZIONI s.r.l., tutte riconducibili alla medesima famiglia Plona). In particolare, la frode sarebbe stata realizzata attraverso la contabilizzazione di acquisti fittizi di beni con relativa detrazione di IVA e vendita fittizia degli stessi senza applicazione d'imposta (o perché rivolte a fittizio "esportatore abituale" che ha emesso false lettere d'intenti o perché definite "esportazioni" in assenza dei requisiti di legge).

Cons. Est. Roberto Succio La specifica contestazione relativa alla BOLLE DI SAPONE CERMENATE s.r.l.s. per cui è processo riguarda due fatture di acquisto dal fornitore AF s.r.l. per complessivi 1.492.000,00 euro, oltre IVA, e le due corrispondenti fatture di vendita al cliente G.C. s.r.l. per euro 1.718.768,00, senza apposizione d'IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. C. del d.P.R. n. 633 del 1972. Attraverso tale meccanismo sarebbero state poi create riserve occulte nel patrimonio aziendale di cui avrebbero beneficiato gli appartenenti alla famiglia Plona, segnatamente -nel presente giudizio -Plona Luciana.

Sulla base di tali considerazioni l'Ufficio – negli atti qui impugnati - riqualificava la società BOLLE DI SAPONE CERMENATE s.r.l.s. alla stregua di ditta individuale con conseguente responsabilità in proprio di Plona Luciana sulla base della teoria dell'abuso di schemasocietario. Inoltre, si evidenziava che, constatata l’inesistenza della società da parte dell’Ufficio competente, la sua partita IVA era stata cessata d’ufficio, ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 633 del 1972, con decorrenza dal 7 marzo 2017. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la sentenza n. 104/17/2022, depositata il 14 gennaio 2022, respingeva il ricorso.

Appellavano le contribuenti e con la pronuncia qui gravata la CTR della Lombardia ha accolto l’appello di Plona Luciana ritenendo mancante l’articolata dimostrazione necessaria a superare lo schermo societario, non andando gli elementi dedotti e provati dall’Ufficio oltre una mera petizione di principio. Ricorre a questa Corte Plona Luciana, in proprio e quale ex socia della società BOLLE DI SAPONE CERMENATE s.r.l.s. con atto affidato a undici motivi che illustra con memoria; ricorre anche Cons. Est. Roberto Succio l’Agenzia delle Entrate con separato ricorso articolato in due motivi di gravame.

L’Amministrazione finanziaria ha resistito al ricorso della contribuente con controricorso e anche la contribuente ha risposto al ricorso erariale con proprio controricorso. Ragioni della decisione Preliminarmente, va qualificata come ricorso principale l’impugnazione proposta dalla contribuente Plona Luciana in quanto notificata via PEC in data 13 maggio 2024 alle ore 11.11.20, quindi precedentemente all’impugnazione – che diviene allora incidentale – proposta dall’Agenzia delle Entrate, notificata via PEC in data 13 maggio 2024 ma alle ore 15.30, quindi successivamente.

Nondimeno, alla luce del contenuto censorio dei motivi debbono esaminarsi per primi i motivi di ricorso incidentale proposto dall’Amministrazione Finanziaria. Il primo motivo di tale ricorso lamenta la violazione del combinato disposto dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento alla motivazione illogica fornita dalla sentenza di secondo grado in ordine all’infondatezza della pretesa erariale.

Secondo l’Agenzia delle entrate, le argomentazioni della sentenza appaiono al contempo meramente apparenti, nonché in ogni caso illogiche e contraddittorie, nella misura in cui la statuizione impugnata ha ritenuto, senza null’altro esplicitare a supporto del decisum, che il quadro indiziario fornito dall’Agenzia delle Entrate fosse dotato dei caratteri di gravità, Cons. Est. Roberto Succio precisione e concordanza ai soli fini dell’accertamento sull’inesistenza delle operazioni documentate in fattura, ma non anche ai fini della dimostrazione sulla sussistenza di un abuso della personalità giuridica.

Il motivo è infondato. Come precisato da questa Corte, «ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass. n. 9105/2017; Cass. n. 25456/2018; n. 22949/2018; Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 8400/2021; Cass. n. 9288/2021; Cass. n. 9627/2021;

Cass. n. 28829/2021). Nella fattispecie, la motivazione che, benché succinta, assurge al “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014, nonché, ex multis, Cass. n. 9288/2021; Cass. n. 13248/2020; Cass.n.15889/2024) in quanto rende noto e comprensibile l’iter logico- giuridico che sottende la decisione. Il secondo motivo di ricorso incidentale lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 2082, 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento all’accertamento compiuto sulla effettiva titolarità dei redditi oggetto del recupero a tassazione.

La sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in secondo luogo, secondo l’Amministrazione finanziaria, ha ritenuto erroneamente l’insussistenza di elementi utili a riscontrare, nella fattispecie in esame, un’ipotesi di interposizione societaria, per cui la società BOLLE DI SAPONE CERMENATE s.r.l.s. Cons. Est. Roberto Succio sarebbe l’interposta e Plona Luciana l’interponente; ha quindi smentito l’esistenza di tutto ciò che aveva condotto l’Ufficio ad indirizzare proprio al predetto soggetto, quale persona fisica, tanto l’avviso di accertamento quanto l’atto di contestazione.

Nello specifico, il Collegio di secondo grado ha affermato erroneamente, si sostiene in ricorso, che l’Amministrazione finanziaria avrebbe completamente dimenticato di offrire la prova dell’assunto abuso di schema societario e che di tutte le affermazioni su cui è stato eretto l’impianto accertativo non esisterebbe -né nel PVC né negli atti offerti dall’Ufficio - non solo un principio di prova, ma neppure un’analitica descrizione dellestesse. Il motivo è fondato. Il meccanismo che, nel nostro ordinamento, mira a riallineare l’attività svolta da un altro soggetto sull’effettivo percettore dei redditi è quello previsto dall’art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 che dispone:

«in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona». Per la sua ampia latitudine, l’applicazione di questa norma non è limitata dalla tipologia di reddito oggetto di accertamento e, dunque, si estende anche al reddito d’impresa e all’ipotesi in cui l’interposto sia una società di capitali, salva la necessaria specifica verifica della relazione di fatto tra contribuente e reddito per operare la traslazione del reddito d’impresa prodotto all’effettivo titolare.

Si è, quindi, affermato che «in tema di accertamento sulle imposte dirette e sull’Iva, nei confronti del soggetto che abbia gestito uti dominus una società di capitali si determina, ai sensi dell’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, la traslazione del reddito d’impresa, Cons. Est. Roberto Succio e delle relative imposte, in quanto effettivo possessore del reddito della società interposta; inoltre, in tale ipotesi, tra i due soggetti si instaura un rapporto di mandato senza rappresentanza, dove il mandatario è il gestore uti dominus e la mandante è la società, sicché, ove le prestazioni di servizi cui il primo abbia partecipato per conto della seconda siano soggette a IVA, pure il rapporto giuridico tra il mandatario e la società interposta è soggetto all’IVA; a tali fini incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, il totale asservimento della società interposta all’interponente, spettando quindi al contribuente l’onere di fornire la prova contraria dell’assenza di interposizione ovvero della mancata percezione dei redditi del soggetto interposto» (Cass. n. 23231/2022).

L’oggetto della prova incombente sull’Amministrazione finanziaria non attiene agli elementi costitutivi dell’interposizione; quel che rileva è che il soggetto nei confronti del quale è rivolto l’accertamento sia l’effettivo possessore del reddito per interposta persona. La funzione della norma, dunque, è quella di evitare che il contribuente (effettivo possessore) si sottragga al prelievo occultando all’Amministrazione finanziaria la propria identità di contribuente, ricorrendo a interposizioni tali da attribuire a terzi il possesso del reddito.

In altri termini, il possesso del reddito «per interposta persona» costituisce il fatto ignoto oggetto della prova logica a carico dell’Ufficio, quale elemento che lega il reddito prodotto dal soggetto interposto al titolare effettivo. La rilevanza dell’effettivo possesso del reddito rispetto alla sua titolarità formale sancisce la prevalenza della sostanza (possesso del reddito) sulla forma (titolarità del reddito) e della realtà sull'apparenza, dovendosi individuare non la natura fittizia o ingannevole della titolarità del reddito, bensì l'effettività Cons. Est.

Roberto Succio dell’esercizio del possesso del reddito a prescindere dalla sua formale titolarità (Cass. n. 23231/2022; Cass. n. 1369/2024). Ciò che rileva ai fini tributari è, pertanto, che l'interponente disponga delle risorse del soggetto interposto uti dominus; infatti, è nella prova della relazione dell’interponente con la fonte di reddito del soggetto interposto che si risolve la prova del «possesso» del reddito. Inoltre, trattandosi di possesso come situazione di fatto tale da comportare l’individuazione di un titolare effettivo del reddito complessivo diverso e divergente dal titolare formale è coerente che la prova sia affidata anche a circostanze di carattere indiziario. (Cass.n. 5276/2022).

Coerentemente con la funzione della previsione, la disciplina dell'interposizione non prevede una responsabilità aggiuntiva dell'interposto oltre a quella dell'interponente, poiché la norma ha la funzione di attribuire l'onere del pagamento delle imposte a carico dell'effettivo titolare dei redditi, mentre l'interposto non è soggetto passivo di imposta in quanto non ha il possesso dei redditi; se quindi risulta accertato che il possessore del reddito è l'interponente, che si cela all'Erario nascondendosi dietro l'interposto, è esclusivamente in capo a questi che va determinato il reddito, attribuendogli anche quanto solo in apparenza conseguito dall'interposto (Cass. n. 29228/2021).

Costituisce, inoltre, principio consolidato quello per cui la disciplina prevista dall’art. art. 37 cit. non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l'applicazione del regime fiscale costituente il presupposto d'imposta (Cass. n. 11055/2021; da ultimo, Cass. n. 1369/2024). Cons. Est. Roberto Succio Questo inquadramento ha immediate conseguenze anche sul piano sanzionatorio. L’irrogazione delle sanzioni, difatti, trova il suo diretto riferimento nella condotta dell’interponente, il quale è sanzionato in proprio, in relazione all’avvenuta traslazione del reddito e dei relativi tributi dell’ente collettivo, con conseguente imputazione anche delle condotte evasive.

La fattispecie è esterna al perimetro dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003, perché il rapporto fiscale che viene in considerazione non è quello, previsto dalla citata norma, «proprio di società o enti con personalità giuridica» ma, in conseguenza della traslazione del reddito all’effettivo possessore ex art. 37, comma 3 del d.P.R. n. 600 del 1973, quello specifico e proprio dell’interponente. Il contribuente non riveste, in questo caso, la posizione di amministratore ma è l’effettivo possessore dei redditi formalmente intestati alla società come se fossero stati da lui prodotti, sicché assume rilievo, anche per tale versante, il suo rapporto fiscale, con le correlate sanzioni per gli inadempimenti e le violazioni che lo caratterizzano, e non quello della società (Cass.n.23149/2025;

Cass. n. 33434/2022). Quanto alla denunciata violazione delle norme di formazione della prova presuntiva, è pacifico che competa alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione nomofilattica, il controllo della corretta applicazione dei principi contenuti nell'art. 2729 c.c. alla fattispecie concreta, poiché se è devoluta al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c., per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice non abbia fatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singoli elementi, senza Cons. Est.

Roberto Succio una valutazione di sintesi (cfr. Cass. n. 19352/2018, Cass. n. 10973/2017; Cass. n. 1715/2007). Infatti, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (Cass. n. 19485/2017;

Cass. n. 17535/2008). Ebbene, in ordine all’utilizzo degli indizi, mentre la gravità, precisione e concordanza degli stessi permette di acquisire una prova presuntiva che, anche sola, è sufficiente nel processo tributario a sostenere i fatti fiscalmente rilevanti, accertarti dalla amministrazione (Cass. n. 1575/2007), quando manca tale convergenza qualificante è necessario disporre di ulteriori elementi per la costituzione della prova. La giurisprudenza di legittimità ha tracciato il corretto procedimento logico del giudice di merito nella valutazione degli indizi, affermando che la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno ricavati dal loro complessivo esame, in un giudizio globale e non atomistico di essi (ciascuno dei quali può essere insufficiente), ancorché preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempo trae vigore dall’altro in vicendevole completamento (tra le più recenti cfr.

Cass. n. 12002/2017; Cass. n. 5374/2017). Cons. Est. Roberto Succio Ciò che dunque rileva, in base a deduzioni logiche di ragionevole probabilità, non necessariamente certe, è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi, o anche di un solo significativo indizio, a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, salvo l’ampio diritto del contribuente a fornire la prova contraria. Nella sentenza impugnata la CGT, facendo mal governo dei suddetti principi di diritto – a fronte della contestazione dell’Ufficio di un abuso di schemasocietario, nell’ambito di una più complessa frode coinvolgente quattro società (Bolle di Sapone s.r.l.s., Immobiliare Pi- Greco s.r.l., Immobiliare Plona s.r.l. e Plona Costruzioni s.r.l.) tutte riconducibili alla medesima famiglia Plona, con imputazione del carico fiscale (debito tributario e sanzioni) della società direttamente sui soci-persone fisiche (nella specie, Plona Luciana), quali autori, ideatori e beneficiari della frode realizzata attraverso la contabilizzazione di acquisti fittizi di beni con relativa detrazione di IVA e vendita fittizia degli stessi senza applicazione d’imposta (o perché rivolte a un fittizio “esportatore abituale” che ha emesso false lettere d’intento o perché definite “esportazioni” in assenza dei requisiti), al fine di generare fittizi crediti IVA, utilizzati poi nelle liquidazioni periodiche e/o in compensazione nei mod.

F24 della società - ha ritenuto offerti dall’Amministrazione soltanto gli elementi indiziari relativi al compimento delle operazioni oggettivamente inesistenti (in ordine alla fittizietà delle società fornitrici AF s.r.l.s. e GC s.r.l. essa ha valorizzato in motivazione sia l’assenza di dipendenti, sia “l’assenza di struttura in capo alla fornitrice, assenza di operatività fiscale, documenti di trasporto sempre a cura dell'acquirente”) e, diversamente, in merito al contestato “abuso dello schermo societario” con interposizione della BOLLE DI SAPONE Cons. Est.

Roberto Succio CERMENATE s.r.l.s., totalmente asservita a ll’ interponent e Plona Luciana, ha ritenuto invece non forniti dall’Ufficio “elementi a sostegno di alcun tipo”, non esistendo non solo un principio di prova ma neppure nei verbali di contestazione una descrizione del meccanismo fraudatorio contestato. Con ciò, il giudice di appello, in violazione dei richiamati principi di diritto e delle regole di formazione della prova presuntiva, non ha valutato, in un giudizio globale, anche gli altri elementi indiziari, possibili indici del contestato totale asservimento della società-interposta alla unica socia, emersi dalla indagine di cui al PVC del 17 luglio 2019 della Direzione Provinciale II di Milano - Ufficio Controlli (allegato al ricorso e riprodotto a questa Corte), quali la totale riconducibilità della società BOLLE DI SAPON E CERMENATE s.r.l.s., come delle altre coinvolte nel contestato meccanismo fraudolento, alla medesima famiglia Plona (nella specie, a Plona Luciana), la mancata percezione da parte dei predetti soggetti di alcun tipo di compenso o remunerazione né a titolo di amministratore né sotto forma di utili (unicamente Lippi Raimondo percepiva una minima remunerazione da lavoro dipendente), le dichiarazioni fiscali degli stessi di redditi irrisori, tali da non assicurare neanche le minime necessità di sopravvivenza, né tantomeno da consentire il sostenimento di spese per contributi, assicurazioni, IMU, pure risultanti sostenute in anagrafe tributaria, la breve attività della società accertata e la sua messa in liquidazione poco dopo avere realizzato le operazioni contestate.

Tale vizio del ragionamento presuntivo del giudice di appello - che non ha, dunque, valutato, nel loro complesso, tutti gli elementi indiziari offerti dall’Ufficio al fine di verificare, con riguardo alla contestazione dell’abuso di schemasocietario, l’assolvimento da parte di quest’ultimo dell’onere probatorio, anche attraverso elementi Cons. Est. Roberto Succio presuntivi (gravi, precisi e concordanti), circa il totale asservimento della società BOLLE DI SAPONE CERMENATE s.r.l.s. interposta alla interponente Plona Luciana - si è rif l esso anche sul piano sanzionatorio comportando erroneamente l’annullamento degli atti di contestazione notificati nei confronti della person a fisic a Plona Luciana,in applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003.

L’accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale proposto d a ll’Agenzia delle Entrate, implicando una rinnovazione da parte del giudice del rinvio del giudizio presuntivo circa il contestato abuso di schemasocietario con la verifica riguardante l’ interposizione fittizia di BOLLE DI SAPONE CERMENATE s.r.l.s. e della conseguente imputazione alla socia dei redditi qual e interponent e , comporta l’assorbimento del primo motivo del ricorso principale proposto da Plona Luciana, nonché dei motivi dal terzo all’undicesimo del medesimo ricorso principale.

Il primo motivo di detto ricorso lamenta infatti la violazione o falsa applicazione dell'art. 28, comma 4, d. l. 174/2014, per non avere la sentenza accertato il difetto di legittimazione passiva della Sig.ra Luciana Plona quale supposto legale rappresentante della società Bolle di Sapone S.r.l. a ricevere la notifica dell’atto di contestazione; il terzo si duole della violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132, c.p.c., per motivazione omessa in relazione ai presupposti della frode contestata; il quarto della violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132, c.p.c., per motivazione omessa in relazione all'illegittimità del regime impositivo applicato; il quinto della violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132, c.p.c., per motivazione omessa in relazione alla eccepita omessa prova della frode contestata ed alla prova contraria fornita dalla parte; il sesto della violazione o falsa applicazione degli artt. 19, comma 1, 26, comma 3, del D.p.r. n. 633\72, 109, D.p.r. n. Cons. Est.

Roberto Succio 917/1986, e 2697 e 2729, c.c.; il settimo della violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132, c.p.c., per omessa motivazione in relazione alla assenza della prova dei presupposti per l’imputazione delle sanzioni alle persone fisiche; l’ottavo della violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132, c.p.c., per omessa motivazione in relazione alla illegittimità del provvedimento sanzionatorio per omessa motivazione circa l’irrogazione in concreto delle sanzioni e circa la conseguente violazione degli artt. 7 e 16, D. Lgs. 472/1997; il nono della violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132, c.p.c., per omessa motivazione in relazione alla illegittimità del provvedimento sanzionatorio per violazione o falsa applicazione dell’art. 12, comma 5, D.

Lgs. 472/1997; il decimo della violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132, c.p.c., per omessa motivazione in relazione alla illegittimità l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio per violazione o falsa applicazione dell’art. 8, comma 2, D.L. n. 16/2012 e l’undicesimo della violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132, c.p.c., per omessa motivazione in relazione alla l’omessa deduzione e prova dei presupposti per l’affidamento anticipato per fondato pericolo per la riscossione. Diversa sorte va attribuita al secondo motivo di ricorso principale della contribuente.

Con il secondo motivo di ricorso principale, articolato ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 31, comma 3, d.P.R. 600 del 1973, per non avere la sentenza accertato l’incompetenza territoriale dell’Ufficio accertatore e la conseguente illegittimità dell’atto impugnato. Secondo la parte ricorrente, la sentenza è illegittima come in rubrica ove afferma che: “inammissibile, prima ancora che infondata, l'eccezione di incompetenza territoriale della Direzione Provinciale Cons. Est. Roberto Succio Milano II: nell'atto di appello la parte nulla dice circa l'effettivo domicilio della società appellante.

Ritenendo quindi corretto l'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria (e visibile nel timbro apposto in fondo al PVC al momento della sottoscrizione dell'allora legale rappresentante), ne deriva la competenza territoriale della DP II di Milano”. L’atto impugnato sarebbe quindi, secondo tal prospettazione, radicalmente nullo in quanto emesso da un Ufficio privo di competenza territoriale e/o funzionale in ordine al domicilio dei contribuenti accertati, coincidente con la residenza delle persone fisiche e con la sede legale delle società.

Il motivo è inammissibile in quanto del tutto generico. Invero, parte contribuente non indica – né lo si evince dalla sentenza impugnata – quale sia la competenza per territorio della direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate della quale lamenta il difetto di competenza. Poiché in base all'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, la competenza ad effettuare accertamenti e controlli tributari in materia di imposte dirette spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata e – quanto all’iva - analogo è il tenore della disposizione dell'art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 in virtù della quale competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti è l'Ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli artt. 58 e 59 del decreto citato, era onere della parte sia indicare il domicilio della stessa sia soprattutto illustrare e provare in base a quali provvedimenti organizzativi dell’Amministrazione finanziaria la competenza de qua era stata attribuita ad altra direzione provinciale diversa da quella emittente gli atti impugnati.

Cons. Est. Roberto Succio In conclusione, il secondo motivo del ricorso incidentale , proposto dall’Agenzia delle entrate,va accolto e va rigettato il primo motivo di tale ricorso; va dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso principaleproposto dalla contribuente e dichiarati assorbiti i restanti motivi dell’impugnazione principale alla luce dell’accoglimentodel secondo motivo del ricorso incidentale . La sentenza di merito va quindi cassata, in relazione al motivo di ricorso incidentale accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione , alla quale demanda di provvedere anche in ordine alla liquidazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale , rigetta il primo motivo di tale ricorso