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Ordinanza — n. 3779/2026 — snciv Generato dall'IA

Tax assessment nullity upheld when signature delegation lacks specific reasons and duration requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3779/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal, quashing the regional court's dismissal of the taxpayer's nullity claim. The taxpayer argued the tax assessment was void because the delegating official lacked the requisite managerial qualification and the delegation document failed to specify reasons and duration. The court ruled that delegations of signature power differ from delegations of functions and do not require the same detailed formalities, yet found the specific statutory requirements for this particular delegation were not met, leading to the assessment's invalidity.

Regesto Legislator

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Art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973; Art. 2, comma 1, l. n. 145/2002: A delegation of signature power for tax assessments constitutes a mere bureaucratic decentralization and does not require the indication of specific reasons or duration, but failure to comply with mandatory formalities renders the act null.

Parole chiave

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tax assessment nullity delegation of signature managerial qualification tax administration law administrative act validity adattamento delle retribuzioni attestazione di salario compenso per diritto d'autore

Disposizioni normative citate

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Art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.p.r.
Art. 2, comma 1, l. n. 145/2002
3.La CTR della Lombardia confermò la sentenza di primo grado, sul presupposto che il provvedimento di delega prodotto dall’Agenzia delle Entrate non rispettasse i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, della l.
Art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001
21839/2024); ne consegue che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega e delle comprovate ragioni di servizio che ne giustificano l’adozione, come invece è prescritto dall’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9625/2021
Cass. n. 9625/2021, Cass.
Cass. n. 34775/2023
9625/2021, Cass. n. 34775/2023, Cass.
Cass. n. 21839/2024
34775/2023, Cass. n. 21839/2024); ne consegue che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega e delle comprovate ragioni di servizio che ne giustificano l’adozione, come invece è prescritto dall’art.
Cass. nn. 26395-26396-26397-26398/2020
Cass. nn. 26395-26396-26397-26398/2020, Cass.
Cass. n. 1028/2021
26395-26396-26397-26398/2020, Cass. n. 1028/2021, Cass.
Cass. n. 4884/2022
1028/2021, Cass. n. 4884/2022)” (in tal senso, da ultimo, Cass., n.
Cass. n. 539/2026
Cass. n. 689/2025
Cass. n. 20093/2025
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21403/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato; -ricorrente- contro FRANCESCO SESSA, rappresentato e difeso da sé stesso; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 448/2017, depositata il 9/2/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/1/2026 dal Consigliere Luigi La Battaglia. FATTI DI CAUSA 1.L’avv. Francesco Sessa impugnò l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2009 (con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato i compensi da lui dichiarati da € 79.431,00 a € 158.225,20), deducendone, in via preliminare, la nullità per difetto del potere di firma in capo al funzionario che lo aveva sottoscritto. 2.La CTP di Como accolse il ricorso, rilevando la carenza della qualifica dirigenziale in capo al funzionario delegante nonché al delegato che aveva apposto la propria sottoscrizione. 3.La CTR della Lombardia confermò la sentenza di primo grado, sul presupposto che il provvedimento di delega prodotto dall’Agenzia delle Entrate non rispettasse i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, della l. n. 145/2002, difettando dell’indicazione delle specifiche ragioni poste a fondamento della stessa e del relativo termine di validità. 4.Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso l’avv. Sessa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.p.r. n. 600/1973 e dell’art. 2, comma 1, della l. n. 145/2002, per avere la CTR erroneamente qualificato la delega in discorso come di funzioni mentre, trattandosi di delega di firma, essa non è soggetta al disposto del richiamato art. 2, comma 1, bensì all’art. 42 del d.p.r. n. 600/1973. 2.Con il secondo motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per avere omesso i giudici di secondo grado di rilevare che, nella delega de qua, l’indicazione della durata era, invero, presente, recando la stessa la dicitura:

“la delega è conferita per la durata dell’incarico e perde efficacia nel momento in cui l’incarico è revocato” (pag. 10 del controricorso). 3.Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento del secondo. Premesso che non è (più) in questione il possesso dei requisiti soggettivi in capo alle parti della delega (posto che – come affermato dallo stesso controricorrente a pag. 5 del controricorso – “l’Ufficio ha esibito l’atto dispositivo n. 34/2014 con cui il direttore dell’Agenzia delle Entrate di Como Giuseppe Fidone delegava il funzionario di terza fascia Matteo Arpe relativamente all’avviso di accertamento impugnato riguardante l’anno d’imposta 2009”), si deve dare continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “il conferimento del potere di sottoscrizione dell’avviso di accertamento a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma, e non di funzioni, in quanto realizza un mero decentramento burocratico privo di rilevanza esterna, restando l’atto sottoscritto dal delegato imputabile all’organo delegante (cfr.

Cass. n. 9625/2021, Cass. n. 34775/2023, Cass. n. 21839/2024); ne consegue che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega e delle comprovate ragioni di servizio che ne giustificano l’adozione, come invece è prescritto dall’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di delega delle funzioni dirigenziali (cfr. Cass. nn. 26395-26396-26397-26398/2020, Cass. n. 1028/2021, Cass. n. 4884/2022)” (in tal senso, da ultimo, Cass., n. 539/2026, in motivazione; si vedano anche Cass., n. 689/2025 e Cass., n. 20093/2025). 4.All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione con rinvio della sentenza impugnata alla Corte di giustizia tributaria della Lombardia, cui si demanda anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M accoglie il primo ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese d