Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory forty-day period following the proposal's communication. The appellant, Bfim Di Bettinsoli Fausto Snc, had not responded to the proposal formulated under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver, leading to the extinction of the proceedings and the mutual compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period following the proposal under Art. 380-bis c.p.c. constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18673/2022 R.G. proposto da: Bfim Di Bettinsoli Fausto Snc in persona del legale rappresentante pro tempore, Igino Bettinsoli, Fausto Bettinsoli, Michele Bettinsoli, rappresentati e difesi dall'avvocato Gennaro Colangelo -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia-Milano n.260/2022 depositata il 31/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 18673/2022 Numero sezionale 388/2026 Numero di raccolta generale 3766/2026 Data pubblicazione 19/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 09/02/2026 Salemme Andrea Antonio Numero registro generale 18673/2022 Numero sezionale 388/2026 Numero di raccolta generale 3766/2026 Data pubblicazione 19/02/2026