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Decreto — n. 3764/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence by the appellant under Article 380-bis CPC.

Numero d'incarto Decreto — n. 3764/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory period. Helene Stoliaroff, represented by Gianluca Fontanella, did not request a decision on the appeal after 40 days elapsed since the proposal was communicated. Consequently, the court ruled that the silence constituted a renunciation of the right to appeal, extinguishing the proceedings under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Silence by the appellant for forty days following the communication of the proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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silence as renunciation cassation appeal extinction forty-day period proposal for judgment Code of Civil Procedure legittimazione a contestare licenza revoca del brevetto ritiro dell'autorizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va disposto sulle spese, stante la mancata costituzione della controparte rimasta intimata.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va disposto sulle spese, stante la mancata costituzione della controparte rimasta intimata.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4421/2023 R.G. proposto da: Helene Stoliaroff, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Fontanella -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma n.5784/2022 depositata il 12/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va disposto sulle spese, stante la mancata costituzione della controparte rimasta intimata. P.Q.M Numero registro generale 4421/2023 Numero sezionale 386/2026 Numero di raccolta generale 3764/2026 Data pubblicazione 19/02/2026 Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 09/02/2026 Il consigliere delegato Stefania Billi Numero registro generale 4421/2023 Numero sezionale 386/2026 Numero di raccolta generale 3764/2026 Data pubblicazione 19/02/2026