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Decreto — n. 3760/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 3760/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Bacioterracino Flora, challenged a second-instance tax judgment against the Revenue Agency but did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver and extinguished the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings and the mutual compensation of litigation costs.

Parole chiave

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cassation appeal extinction forty day rule waiver by silence litigation cost compensation Code of Civil Procedure prestazioni compensative compenso per diritto d'autore retribuzione non pagata

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6798/2025 R.G. proposto da : BACIOTERRACINO FLORA (BCTFLR71A45F839W) nata a Napoli il 05.01.1971, residente a San Giorgio a Cremano (Na) alla via Salvator Rosa n. 11, rappresentata e difesa, come da non depositato ricorso per cassazione, dall’AVV. GIOVANNI SEVERINO (C.F.: SVRGNN77A02G230V) (avente quali recapiti il telefono e fax: 081915956 e/o l’indirizzo PEC: g.severino@avvocatinocera-pec.it) e presso lo studio di questi elett.te dom.ta in Pagani (Sa) alla via Taurano n. 29, Complesso Residenziale Futura Fabbr.

D (c.a.p. 84016), quindi ex lege dom. in Roma Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente non depositante- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentate e difes e dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.3702/2024 depositata il 4.6.24. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma,il 1