Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal against a regional tax commission decision extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. Patrizia Raminghi's counsel did not intervene after the court proposed a definition, leading the court to apply Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed judgment within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Presidente/Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19739/2021 R.G. proposto da: Patrizia Raminghi, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Vivaldi -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato . -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Firenze n.36/2021 depositata il 18/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Numero registro generale 19739/2021 Numero sezionale 377/2026 Numero di raccolta generale 3746/2026 Data pubblicazione 19/02/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.050,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 18/02/2026 Rosanna Angarano Numero registro generale 19739/2021 Numero sezionale 377/2026 Numero di raccolta generale 3746/2026 Data pubblicazione 19/02/2026