Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify supporting documents under civil procedure rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by the Municipality of Vibo Valentia inadmissible. The municipality argued that the lower court incorrectly granted tax exemption to the CORAP consortium, but failed to cite specific documents proving the consortium's non-institutional use of properties. The court ruled that the appeal lacked the required specificity of evidence mandated by civil procedure law, as the appellant did not reproduce or identify the exact documents supporting their claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 comma 1 lett. a) d.lgs. 594/1992; Art. 360 c.p.c. n. 3: A cassation appeal is inadmissible if it fails to specifically identify and reproduce the documents or acts upon which the alleged violation of law is based, in violation of the principle of specificity required by Art. 366 of the Code of Civil Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6126/2023 R.G. proposto da: COMUNE DI VIBO VALENTIA, rappresentato e difeso dall’avvocatoVittorio Vecchio - ricorrente - contro CORAP -Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive -intimato - avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA n. 2635/2022, pubblicata in data 1 settembre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/1/2026 dal Consigliere CARMELA ROMANO. FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 2635/2022, pubblicata in data 1 settembre 2022, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in accoglimento dell’appello del CORAP - Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, ha annullato gli avvisi di accertamento nn. 254, 194, 79 e 10 emessi dal Comune di Vibo Valentia per omesso pagamento di IMU in relazione agli anni d’imposta dal 2012 al 2015, statuendo che il CORAP è un consorzio tra enti territoriali (Regione, Provincia, Comuni) e un ente pubblico non territoriale (Camera Commercio), come risulta dalla documentazione allegata, enti individualmente esenti dalla imposta in esame, la cui esenzione si estende, per espressa disposizione normativa, agli immobili posseduti a fini istituzionali dal predetto Consorzio”, evidenziando come “la riconducibilità del possesso dei terreni in oggetto ai compiti istituzionali dell'ente economico deriva dalla circostanza che tra le finalità del Consorzio si annovera l'acquisizione, secondo apposito piano urbanistico, di suoli da urbanizzare e consegnare agli operatori interessati ai fini dello sviluppo industriale di dette aree Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Comune di Vibo Valentia, mentre il CORAP resta intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un unico motivo di ricorso si espone il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. a, d.lgs. 594/1992 e dell’art. 31, comma 18, legge n. 289/2002, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR riconosciuto l’esenzione di cui al citato art. 7 pur in assenza dei presupposti di legge, soggettivo ed oggettivo. 1.1. La censura è inammissibile. 1.2. L’art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. 594/1992 stabilisce che “sono esenti da imposta gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”. 1.3.
Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 18, legge n. 289/2002 (finanziaria per l’anno 2003), “L'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione”. 1.4. Orbene, il giudice di appello ha ritenuto applicabile l’esenzione sul presupposto che il CORAP sia “un consorzio tra enti territoriali (Regione, Provincia, Comuni) e un ente pubblico non territoriale (Camera Commercio), come risulta dalla documentazione allegata, enti individualmente esenti dalla imposta in esame, la cui esenzione si estende, per espressa disposizione normativa, agli immobili posseduti a fini istituzionali dal predetto Consorzio”, evidenziando come “ la riconducibilità del possesso dei terreni in oggetto ai compiti istituzionali dell'ente economico deriva dalla circostanza che tra le finalità del Consorzio si annovera l'acquisizione, secondo apposito piano urbanistico, di suoli da urbanizzare e consegnare agli operatori interessati ai fini dello sviluppo industriale di dette aree”. 1.5.
Il ricorso si fonda sull’errata sussunzione della fattispecie in esame nell’ambito delle norme richiamate, in base all’allegazione che: il CORAP è stato istituito il 29.06.2016 a seguito della fusione per incorporazione dei cinque consorzi provinciali per lo sviluppo industriale, tra cui il Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Vibo Valentia, cancellato dal Registro delle imprese il 04.08.2016 e costituito dalla Regione Calabria, da tredici Comuni, dalla Camera di Commercio di Vibo Valentia, dalla Fincalabra SpA, dalla Confcommercio di Vibo Valentia e dalla Banca Credito Cooperativo di Maierato; questi ultimi tre enti non rientrano fra quelli individualmente esenti previsti ed elencati dall’art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs 594/1992; inoltre, il CORAP, così come (prima della fusione per incorporazione) gli ex consorzi industriali provinciali, è un ente pubblico economico ed è proprietario di diversi immobili nel Comune di Vibo Valentia, che non utilizza esclusivamente per compiti istituzionali; difettano, pertanto, entrambi i requisiti (soggettivo ed oggettivo) per l’applicazione dell’esenzione. 1.6.
Tuttavia, alla dedotta violazione di legge non si accompagna la necessaria indicazione tanto dei documenti dai quali si evincerebbero i fatti a sostegno del vizio denunciato (ossia la composizione dell’ente e l’utilizzazione degli immobili per fini non istituzionali) quanto del momento processuale in cui questi sarebbero stati prodotti, in violazione del principio di specificità del ricorso. 1.7. Tale principio - prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 cod. proc. civ. – impone che il ricorso per cassazione contenga in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, quindi, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali e i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (ex multis, Cass. 27610/2025; 12481/2022; 10761/2022; 18679/2017; 14784/2015). 1.8.
Ebbene, a tale onere si è sottratto il ricorrente, il quale, per un verso, si è limitato ad affermare che “è stato documentalmente provato (v. allegati fascicolo di parte depositato commissione provinciale) che il CORAP non utilizza i propri immobili esclusivamente per compiti istituzionali in quanto risultano registrate diverse locazioni, cessioni ed altri contratti”, senza indicare specificamente tali documenti o riprodurne il contenuto o depositarli, e, per altro verso, ha prodotto visure camerali dalle quali non risulta, però, la composizione dell’ente nel periodo di riferimento (2012-2015). 1.9.
Ne discende, pertanto, l’inammissibilità del ricorso.
2. Nulla sulle spese, essendo il CORAP rimasto intimato. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto