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Decreto — n. 3701/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 3701/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 3701/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20190/2022 R.G. proposto da: Giancarlo Mariniello, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Mariniello; -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli n.1273/2022 depositata il 02/02/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 3701/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che occorre statuire sulle spese; Numero registro generale 20190/2022 Numero sezionale 375/2026 Numero di raccolta generale 3701/2026 Data pubblicazione 18/02/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali anticipi delle spese spese di esecuzione economia processuale chiusura della procedura di assistenza giudiziaria caso di rigore economico

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20190/2022 R.G. proposto da: Giancarlo Mariniello, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Mariniello; -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli n.1273/2022 depositata il 02/02/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che occorre statuire sulle spese; Numero registro generale 20190/2022 Numero sezionale 375/2026 Numero di raccolta generale 3701/2026 Data pubblicazione 18/02/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna il ricorrente a pagare in favore dell’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio che si liquidano in euro mille per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 17/02/2026 Il Consigliere delegato Angelo Napolitano Numero registro generale 20190/2022 Numero sezionale 375/2026 Numero di raccolta generale 3701/2026 Data pubblicazione 18/02/2026