Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal against a tax court judgment extinguished because the taxpayer failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The court noted that no request for a decision was filed by the appellant after the deadline expired, triggering the automatic waiver provision. Consequently, the judgment was dismissed, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period results in the automatic waiver of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3065/2024 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato . -ricorrente- contro Francesco Socievole, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Bruno unitamente all’avvocato Marco Menicucci -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Calabria n.1988/2023 depositata il 10/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 3065/2024 Numero sezionale 371/2026 Numero di raccolta generale 3695/2026 Data pubblicazione 18/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 15/02/2026 IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 3065/2024 Numero sezionale 371/2026 Numero di raccolta generale 3695/2026 Data pubblicazione 18/02/2026