Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Paola d'Angelo extinguished because no response was submitted within the statutory forty-day period. The appellant failed to request a decision on the proposed settlement after the deadline expired, leading the court to apply the renunciation rule. Consequently, the judgment was dismissed, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a proposed settlement within the forty-day period constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11312/2023 R.G. proposto da: Paola d'Angelo, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Fontanella -ricorrente- contro Camera Di Commercio Industria Artigianato Ed Agricoltura Di Roma in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Ciardi unitamente all’avvocato Antonio Gargiulo -controricorrente- nonché contro Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale LAZIOn.5786/2022 depositata il 12/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 11312/2023 Numero sezionale 369/2026 Numero di raccolta generale 3683/2026 Data pubblicazione 18/02/2026 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente (Camera di Commercio), delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 680,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 15/02/2026 IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 11312/2023 Numero sezionale 369/2026 Numero di raccolta generale 3683/2026 Data pubblicazione 18/02/2026