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Decreto — n. 3678/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, declaring the litigation extinguished under procedural law.

Numero d'incarto Decreto — n. 3678/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposed judgment. The appellant, Giuseppe Cammalleri, had not responded to the court's proposal to define the case, while the opposing party argued for the dismissal based on this procedural silence. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: An appeal filed by a party who remains silent for forty days after the court proposes a decision is deemed withdrawn, resulting in the extinction of the litigation and the imposition of costs on the silent party.

Parole chiave

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procedural extinction silence on proposal cassation appeal litigation costs art 380-bis cpc art 391 cpc deemed withdrawal correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
CALABRIA n .10300/2021 depositata il 19/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
CALABRIA n .10300/2021 depositata il 19/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 13584/2022 Numero sezionale 365/2026 Numero di raccolta generale 3678/2026 Data pubblicazione 18/02/2026 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13584/2022 R.G. proposto da: Giuseppe Cammalleri, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Cammalleri -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- nonché contro Caltanissetta Agenzia Delle Entrate Direzione Provinciale -intimato- avverso la sentenza della Comm.trib.reg. CALABRIA n .10300/2021 depositata il 19/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 13584/2022 Numero sezionale 365/2026 Numero di raccolta generale 3678/2026 Data pubblicazione 18/02/2026 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 536,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 14/02/2026 IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 13584/2022 Numero sezionale 365/2026 Numero di raccolta generale 3678/2026 Data pubblicazione 18/02/2026