Ordinanza — n. 3666/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7687‒2023 R.G. proposto da: GUASTELLA Emanuela, nella qualità di socia della Impresa Geom. Guardiano Nunzio s.n.c., in liquidazione, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Cosimo ROMANO (pec: romano.cosimo@oravta.legalmail.it) ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cimone, n. 12 , presso lo studio legale del l’avv. Giangiuseppe CORIGLIANO; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE , in persona del Presidente pro tempore; -intimata - Oggetto:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2697 c.c; Ordinanza — n. 3666/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso tale statuizione la contribuente propone ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo, cui non replica l’intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «Nullità della sentenza di secondo grado per violazione degli articoli 2304 e 2697 c.c.», per avere i giudici di appello erroneamente escluso la possibilità per il socio di una società in nome collettivo di eccepire, in sede di impugnazione della cartella avente a oggetto debiti della compagine sociale, la violazione del beneficium excussionis da parte dell’Amministrazione finanziaria.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7687‒2023 R.G. proposto da: GUASTELLA Emanuela, nella qualità di socia della Impresa Geom. Guardiano Nunzio s.n.c., in liquidazione, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Cosimo ROMANO (pec: romano.cosimo@oravta.legalmail.it) ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cimone, n. 12 , presso lo studio legale del l’avv. Giangiuseppe CORIGLIANO; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE , in persona del Presidente pro tempore; -intimata - Oggetto:
TRIBUTI – cartella di pagamento - socio di s.n.c. - beneficium excussionis avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la SICILIA, n. 7715/06/2022, depositata in data 19/09/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 novembre2025 dal Consigliere relatore dott. Lucio Luciotti. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Sicilia ha respinto l’appello proposto da Emanuela Guastella, quale socia della Impresa Geom.
Guardiano Nunzio s.n.c., in liquidazione, avverso la sfavorevole sentenza di primo grado pronunciata in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei suoi confronti nell’indicata qualitàper debiti tributari (a seguito di “revoca contributo”) della compagine sociale. 1.1. Sostengono i giudici di appello che « l’impugnazione della cartella non espone vizi propri della stessa ma è diretta alla contestazione del diritto a procedere ad esecuzione che, come nella ipotesi dell’atto di precetto, deve essere fatta valere attraverso l’opposizione agli atti esecutivi secondo le disposizioni del codice di procedura civile applicabili anche alle cartelle quali atti di precetto».
2. Avverso tale statuizione la contribuente propone ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo, cui non replica l’intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «Nullità della sentenza di secondo grado per violazione degli articoli 2304 e 2697 c.c.», per avere i giudici di appello erroneamente escluso la possibilità per il socio di una società in nome collettivo di eccepire, in sede di impugnazione della cartella avente a oggetto debiti della compagine sociale, la violazione del beneficium excussionis da parte dell’Amministrazione finanziaria.
2. Il motivo è fondato e va accolto alla stregua del principio nomofilattico secondo cui «In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale; se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti "aliunde" dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la societa` sia cancellata).
Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto; se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario» (Cass., Sez.
U, sentenza n. 28709 del 16/12/2020, Rv. 659872 -01).
3. A tale insegnamento nomofilattico non si è attenuta la CTR, con la conseguenza che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese d