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Ordinanza — n. 3639/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on administrative seizure due to untimely prescription defense and improper notification venue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3639/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the taxpayer's challenge to an administrative seizure. The taxpayer argued the seizure was invalid because the notice was sent to the wrong entity and the tax debt had expired, but the court found these defenses precluded by the finality of prior payment orders. Consequently, the court ruled that exceptions regarding the statute of limitations or notification defects could no longer be raised after the definitive nature of the underlying tax act.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 39 D.lgs. 112/1999; In administrative seizure proceedings, defenses regarding the statute of limitations or improper notification of the underlying tax act are precluded once the tax act has become definitive and unchallenged.

Parole chiave

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administrative seizure statute of limitations tax appeal inadmissibility definitive tax act improper notification venue preclusion principle Corte di Cassazione imposta sui veicoli a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 39 D.lgs. 112/1999
Art. 380-bis c.p.c.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., va applicato –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art.
Art. 96, n. 4 c.p.c.
380-bisc.p.c.– il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma ‒nei limiti di legge‒ in favore della cassa delle ammende (cfr.
Art. 13, n. 1-quater D.P.R. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 2943 c.c
53/1983 e dell ’ art. 2943 c.c.
art. 380-bis c.p
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., va applicato –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art.
art. 96 c.p
380-bisc.p.c.– il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma ‒nei limiti di legge‒ in favore della cassa delle ammende (cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641
Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704
16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005
8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259
3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260
37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902
13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902)» (Corte di Cassazione, sez.
Corte di Cassazione, sez. trib., ord. 5 agosto 2024, n. 22108
34902)» (Corte di Cassazione, sez. trib., ord. 5 agosto 2024, n. 22108)».
Sez. Un., n. 27195/2023
Cass., Sez. Un., n. 27195/2023), con liquidazione come in dispositivo.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 5295-2024proposto da: FATTORE ROMUALDO, rappresentat o e difes o da gli Avvocat i DANIELE CERICOLA eFRANCESCO CELESTINO giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati FABRIZIO NICEFORO e BEATRICE DELL'ISOLA giusta procura speciale in atti -controricorrente- avverso la sentenz a n. 4382/2023 emessa da lla CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIA , depositat a il 17/7/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/2/2026dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO FATTI DI CAUSA Romualdo Fattore prop one ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania aveva respinto l'appello avverso la sentenza n. 12001/2022 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con cui era stato dichiarato inammissibileil ricorso avverso fermo amministrativoper mancato pagamento tasse automobilistiche 2014.

La Regione Campaniaresiste con controricorso. Il ricorso è stato respinto con proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., depositata in data 17 luglio 2025. Avverso tale decisione ilricorrente ha proposto opposizione, chiedendo che il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis n. 1 c.p.c. Ilricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli articoli 39 del D.lgs. 112/1999, 100 e 102 c.p.c. per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente ritenuto che il ricorso introduttivo dovesse essere notificato all’Ente riscossore, non considerando che il ricorrente aveva contestato la nullità della notifica dell ’ avviso di accertamento e la prescrizione della pretesa tributaria e che la legittimazione passiva spettava dunque alla Regione Campania, non al concessionario. 1.2.

La doglianza va disattesa , in primo luogo, sulla scorta di quanto evidenziato, sul punto, nella proposta di definizione anticipata(«... l’assunto censurato è privo di qualsiasi rilevanza decisoria, avendo il giudice di secondo grado esaminato nel merito le doglianze dell’appellante. Del resto è lo stesso ricorrente a notare che dalla considerazione rivolta dalla Corte campana «alla mancata notifica del ricorso introduttivo all’Ente riscossione» non ne è discesa alcuna statuizione, né di inammissibilità, né di integrazione del contraddittorio sul presupposto di un’ipotetica esistenza di un litisconsorzio necessario»). 1.3.

Occorre, inoltre, considerare, come già affermato da questa Corte, che intema di azione di contestazione del fermo amministrativo, nonostante essa integri un'ordinaria azione di accertamento negativo circa i presupposti per l'adozione di quella misura, legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione: da un lato, perché esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, all'iscrizione della misura e quindi causa alla necessità, per il preteso debitore, di azionare il giudizio; dall'altro lato, perché nei suoi confronti andrà pronunziata la condanna alla cancellazione; e residuando la sua facoltà di chiamare in causa l'ente creditore quale presupposto per escludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità (Cass. n. 10854/2018). 1.4.

Il ricorsointroduttivo, nella parte relativa ad eventuali illegittimità della procedura di fermo, come correttamente rilevato dai Giudici di merito, non poteva, dunque, essere esaminato per mancata citazione in giudizio dell’agente della riscossione. 2.1.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 19, comma 3 del D.lgs. 546/1992 per avere i Giudici d’appello erroneamente affermato che la mancata impugnazione dell’ingiunzione fiscale precludesse la possibilitàdi contestare la notifica dell’avviso di accertamento, lamentando che l’ingiunzione fiscale non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili ai sensi dell’art. 19, e che poteva essere dunque contesta ta la pretesa tributaria impugnando il fermo amministrativo. 2.2.

La doglianza va parimenti disattesa richiamandole argomentazioni illustrate nella proposta di definizione anticipata («Il secondo motivo, volto a criticare la cristallizzazione della pretesa tributaria per omessa impugnazione dell’ingiunzione fiscale, sul presupposto che quest’ultimo atto non sarebbe obbligatoriamente impugnabile, in quanto non rientrante tra quelli indicati dall’art. 19 D. lgs. 546/1999, non coglie nel segno alla luce di quanto recentemente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità. Con riferimento all’intimazione di pagamento in generale – quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all’esecuzione forzata –questa Corte ha ribadito che si tratta di atti assimilati all’avviso di cui all’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. tra le più recenti Cass. n. 22108 del 2024 cit.).

Del resto, questa Corte ha già evidenziato che la questione sulla facoltatività o meno dell’impugnazione dell’atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell’art. 19 d.lgs. n. 545 del 1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr. Cass. 15/12/2021, n. 40233). Da ultimo, le Sezioni Unite, affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell’intimazione di pagamento, hanno ribadito “sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente […] è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso - comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992” (Cass.

Sez. U.16/10/2024, n. 26817che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione). Le Sezioni Unite, dunque, hanno ribadito che, al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell’atto ovvero, nella specie, di invitare ilcontribuente al pagamento prima di dare avvio all’esecuzione forzata. Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all’art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l’intimazione di pagamento –nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l’illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736).

Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da Cass. 17/06/2024, n. 16743) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l’avviso di intimazione, sebbene contenente l’esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione. Il contribuente, pertanto, ha l’onere d’impugnare l’avviso di intimazione per fare valere l’eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell’avviso stesso; ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata.

In altri termini l’eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell’intimazione di pagamento andava fatta valere impugnando quest’ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento (Corte di Cassazione, sez. trib., sent. 11 marzo 2025, n. 6436)». 2.3. Le argomentazioni esposte nella proposta di definizione anticipata hanno peraltro trovato ulteriore conferma nellesuccessive ordinanz e n n. 6436/2025 e 20476/2025 secondo cui, i n tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine. 2.4.

La contraria tesi del ricorrente trova, dunque, ampia smentita nel prevalenteorientamento di legittimità, da ultimo confermato, che attesta la manifesta infondatezzadel ricorso in parte qua. 3.1. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. v iolazione dell’art. 5, comma 51, D.L. 953/1982 convertito con L. 53/1983 e dell ’ art. 2943 c.c. per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente applicato iltermine di prescrizione di cinque anni per la tassa automobilistica, in luogo del termine triennale. 3.2.

La censura va parimenti disattesa richiamando, sul punto, le argomentazioni illustrate nella proposta di definizione anticipata («Il terzo motivo di ricorso per tale ultima ragione non è idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, indipendentemente dall’errore in cui è caduto il giudice di secondo grado nel ritenere quinquennale la prescrizione della tassa di circolazione. Infatti, la maturazione della prescrizione asseritamente maturata tra il 2014 e il 31 dicembre 2017 poteva esser fatta valere soltanto in sede di impugnazione dell’ingiunzione di pagamento notificata il 10 settembre 2019.

Non essendovi stata impugnativa di quest’ultimo atto, diretta ad eccepire invalidità ad esso concernenti nonché nullità di notifica degli atti presupposti, dette contestazioni non possono più essere sollevate, una volta scaduto il termine perentorio di impugnativa previsto dalla legge per l'atto che si intende contestare. Risulta, quindi, correttamente applicato il costante orientamento di questa Corte per cui «in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902)» (Corte di Cassazione, sez. trib., ord. 5 agosto 2024, n. 22108)». 3.3. Va quindi ribadito che non essendo stati tempestivamente impugnatidal contribuente né l’avviso di accertamento, né l’intimazione di pagamento, ne consegue che le sottese pretese creditoriesi erano, come si è detto,cristallizzate ed eventuali fatti estintivi antecedenti alla loro notifica, quali il già decorso termine di prescrizione, non avrebberopiù potuto essere contestati.

4. A fronte della trascritta proposta , la ricorrente non ha fornito elementi idonei per la modifica della trascritta proposta, che merita integrale conferma, posto che richiama ed applica principi di diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, né ilricorrente ha offerto idonei e condivisibili elementi per mutare l’orientamento della stessa.

5. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

6. Alla luce dei contrastanti indirizzi interpretativi richiamati in motivazione è opportuno compensare integralmente le spese di lite.

7. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., va applicato –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.– il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma ‒nei limiti di legge‒ in favore della cassa delle ammende (cfr. Cass., Sez. Un., n. 27195/2023), con liquidazione come in dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese di lite; condanna il ricorrenteal pagamento della somma di Euro 5 0 0,00 ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. alla cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di