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Ordinanza — n. 3618/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as litigation extinguished by agreement and payment under tax settlement law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3618/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer settled the dispute by paying the assessed taxes and interest. The lower courts had previously rejected the taxpayer's challenges to the tax assessments and recovery orders. Consequently, the Court ruled that the legal controversy ceased to exist, terminating the proceedings without a substantive decision on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 213 e seguenti, legge 197/2022; Art. 380-bis.1 c.p.c.: When a tax dispute is extinguished by a settlement agreement and payment under the simplified procedure, the cassation appeal is declared extinguished due to the cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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tax settlement agreement extinguishment of litigation simplified payment procedure cessation of subject matter tax assessment appeal judicial costs allocation tax recovery orders sussidio per le spese d'esercizio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 213 e seguenti, legge 22 dicembre 2022, n. 197
–Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 1, comma 198, legge 197del 2022.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
–Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.
Art. 1, comma 198, legge 197 del 2022
–Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 1, comma 198, legge 197del 2022.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
"doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 39284/2021
115 (Cass. n. 39284/2021; Cass.
Cass. n. 27244/2022
39284/2021; Cass. n. 27244/2022).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.841/2022 R.G. proposto da GESPO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa dall'avvocato Saverio Belviso ; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia , n. 2711/2021 , depositata il 29settembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2025 dal Consigliere Gianluca Grasso.

FATTI DI CAUSA 1. – La controversia riguarda l’impugnazione degli avvisi di accertamento n. TVK030301190-2018 emesso per il 2013, notificato il 28/06/2018, nonché n. TVK030301193-2018, emesso per il 2014, n. TVK030300051-2019 emesso per il 2015 e n. TVK030300154-2019 emesso per il 2016, notificati questi ultimi il 18/03/2019 allaGESPO S.R.L. , esercente “altre attività dei servizi di trasporto marittimo”, attraverso cui l’Ufficio, previo disconoscimento della condizione di operatività della medesima, ai sensi dell’art. 2, comma 36-decies, del decreto legge n. 138/2011, accertava maggiori imposte IRES, IRAP e IVA per complessivi euro 7.132.682,00, oltre le relative sanzioni e interessi, nonché il correlato atto di recupero crediti n. TVKCR0300048-2018, emesso anch’esso per il 2014, e notificato il 11/09/2018, con il quale l’Ufficio, sulle medesime basi, recuperava il credito IVA indebitamente compensato dalla ricorrente in tale periodo di imposta, per euro 15.000,00, oltre sanzioni e interessi.

Avverso i citati atti la contribuente proponeva separate impugnazioni avanti la Commissione tributaria provinciale di Foggia. L’Ufficio si costituiva in giudizio. La Commissione tributaria provinciale di Foggia, con la sentenza n. 275/01/2020 del 20 maggio 2020, disposta la riunione dei procedimenti, rigettavai ricorsi. 2. – Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva atto di appello. Si costituiva l’Ufficio. La Commissione tributaria regionale delle Marche , con sentenza n. 2711/26/2021, depositata il 29 settembre 2021, ha rigettato l'impugnazione. 3.

– La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L'Agenzia delle entratesi è costituta con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con memoria del 7 novembre 2025 la contribuente ha depositato atto di definizione ai sensi dell’articolo 1, commi 213 e seguenti, legge 22 dicembre 2022, n. 197, mediante accordo perfezionatosi con il versamento di quanto dovuto, nonché n. 8 quietanze di pagamentodelle rate convenute.

Alla luce dell’intervenuta definizione della lite, segue la declaratoria di estinzionedel giudizio. 2. –Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 1, comma 198, legge 197del 2022. Stante l’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass. n. 39284/2021; Cass. n. 27244/2022).

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Rom