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Ordinanza — n. 3612/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal via transactional settlement extinguishing the tax dispute between company and municipality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3612/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished due to a transactional settlement reached by both parties. Edilcedro S.R.L. and the Municipality of Aci Castello mutually agreed to annul the tax assessment notice and compensate judicial costs. Consequently, the Court dismissed the appeal without remittal and ruled that the transactional settlement extinguished the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; When parties reach a transactional settlement annulling the contested act, the proceedings are extinguished without remittal, and the specific fee provision does not apply.

Parole chiave

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transactional settlement extinguishment of proceedings tax dispute resolution municipal tax assessment dismissal without remittal judicial cost compensation Cassation procedure compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Non opera l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (nel testo introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 4167/2020
Cass. S.U. 1048/2000
4167/2020; Cass. S.U. 1048/2000).
Cass. 19071/2028
23175/2015
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7821/2023 R.G. proposto da: EDILCEDRO S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Lo Faso -ricorrente - contro COMUNE DI ACI CASTELLO, rappresentato e difeso dall’ avvocato Luigi Chiarenza -controricorrente – avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA n. 8491/2022, pubblicata il 12/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/1/2026 dal Consigliere CARMELA ROMANO. FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 8491/2022, pubblicata il 12/10/2022, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia ha respinto l’appello della Edilcedro s.r.l. contro la decisione della C.T.P. di Catania di rigettare il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. 666 del 28/11/2019 emesso dal Comune di Aci Castello per omesso pagamento di IMU relativa all’ anno d’imposta 2014.

Edilcedro s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza, la mentre il Comune di Acicastello si costituisce mediante controricorso. Con istanza congiunta le parti, dato atto di aver definito in via transattiva la controversia, con annullamento integrale, da parte dell’ente comunale, dell’atto impositivo oggetto di lite, chiedono dichiararsi cessata materia del contendere nel giudizio con compensazione delle spese giudiziali. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Sulla scorta di quanto richiesto dalle parti, va dichiarata cessata della materia del contendere.

2. Osserva, al riguardo, il Collegio che la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.

3. All’emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per altro verso, la sua inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (Cass. 4167/2020; Cass. S.U. 1048/2000).

4. Per effetto della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, si impone la cassazione senza rinvio dell’impugnata sentenza.

5. Le spese dell’intero giudizio sono compensate, come da richiesta congiunta delle parti.

6. Non opera l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012), che pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 19071/2028; 23175/2015). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa fra le parti le spese dell’intero giudizio. Cos̀ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tri