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Ordinanza — n. 3611/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding procedural interruption of tax proceedings due to lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3611/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the company's appeal against a second-instance tax court decision that declared the tax collection proceedings inadmissible due to a lack of standing. The lower court had dismissed the case because a prior order of procedural interruption was not followed up on, but the Cassation court found this interruption legally invalid. The court ruled that the transfer of tax collection duties to the Revenue Agency did not require a formal interruption of proceedings, rendering the subsequent failure to resume the case ineffective.

Regesto Legislator

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Art. 40 ss. d.lgs. 546/1992; Art. 305 cod. proc. civ.: An erroneous declaration of procedural interruption lacks legal effect when issued without statutory prerequisites, such as the transfer of public duties between public entities, and does not extinguish the proceedings if the case is subsequently adjudicated.

Parole chiave

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procedural interruption tax collection proceedings Revenue Agency transfer lack of standing Cassation dismissal dilazione di pagamento opposizione al precetto esecutivo credito contestato

Disposizioni normative citate

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Art. 40 ss. d.lgs. 546/1992
1.2.3.L'errata dichiarazione di interruzione del processo tributario ex art. 40, comma 1, lett.
Art. 305 cod. proc. civ.
546/1992 e dell’art. 305 cod. proc. civ., con riferimento all’ art.
Art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.
civ., con riferimento all’ art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per omessa declaratoria di estinzione del giudizio a seguito della dichiarazione di interruzione del 21/10/2021 e della mancata riassunzione del processo.
Art. 76, comma 4, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73
Ai sensi dell’art. 76, comma 4, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 conv.
Art. 177, secondo comma, c.p.c.
E’, inoltre, indubbio che il provvedimento recante declaratoria di interruzione del processo sia sempre modificabile e revocabile dal giudice che l'ha emesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 177, secondo comma, c.p.c. (Cass.
Art. 298 c.p.c.
Infine, non è conferente il richiamo all’art. 298 c.p.c., perché “ la dichiarazione di interruzione del processo, emessa erroneamente per difetto del presupposto richiesto dall'art.
Art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.
P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende ed in applicazione dell'art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., della somma di euro 1.000,00.
art. 380-bis cod.proc.civ
Depositata, ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ., proposta di definizione accelerata del giudizio, comunicata alla ricorrente, quest’ultima ha depositato memoria, ai sensi dell’art.
art. 378 cod.proc.civ
380-bis cod.proc.civ., proposta di definizione accelerata del giudizio, comunicata alla ricorrente, quest’ultima ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 cod.proc.civ., con la quale, ha insistito «nell’annullamento dell’impugnata sentenza chiedendo la decisione del ricorso.
art. 305 cod. proc. civ
546/1992 e dell’art. 305 cod. proc. civ., con riferimento all’ art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U. n. 15911/2021
Cass.4508/2024
Tax court allows resumption of tax audit after bankruptcy interruption due to lack of valid interruption grounds.
Cass. 5160/2000
Cass.4508/2024, che richiama Cass. 5160/2000).
Cass.12172/1995
Ciò per la ragione che, se pronunciata fuori dei casi previsti dalla legge, l'ordinanza di interruzione del processo è viziata da nullità, a prescindere dalla forma adottata per la sua emanazione (Cass.12172/1995), sicché, non operando l'onere di osservanza del termine perentorio di cui all'art.
Cass.230/1986
per la riassunzione, il processo può essere utilmente riassunto anche dopo il decorso del semestre (Cass.230/1986; 5918/1980).
Cass.5918/1980
Cass. 10350/1994
Cass. 24546/2009
300 c.p.c., non comporta la nullità degli atti successivi del processo, che sia stato proseguito per impulso di una delle parti nel rispetto del contraddittorio con le altre” (in termini, Cass. 24546/2009, che richiama Cass.
Cass., Sez. Lav., 19 aprile 2000, n. 5160
Cass., Sez. 2, 23 dicembre 2010, n. 26010
5160; Cass., Sez. 2, 23 dicembre 2010, n. 26010; Cass., Sez.
Cass., Sez. 1, 29 dicembre 2011, n. 30035
26010; Cass., Sez. 1, 29 dicembre 2011, n. 30035; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 28 ottobre 2015, n. 1956
30035; Cass., Sez. 5, 28 ottobre 2015, n. 1956).
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19406/2024 R.G. proposto da: H.P. s.r.l., elettivamente domiciliata in Porto Empedocle, via Agrigento n. 14, presso lo studio dell’avvocato Daniele Vitello, che la rappresenta e difende -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata – avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA n. 1557/2024, pubblicata il 20 febbraio 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/1/2026 dal Consigliere CARMELA ROMANO. FATTI DI CAUSA Con sentenza n.1557/2024, pubblicata il 20 febbraio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in accoglimento dell’appello proposto dall’ Agenzia delle Entrate, ha dichiarato inammissibile il ricorso della H.P. s.r.l. avverso un provvedimento di dilazione di pagamento ed alcuni estratti di ruolo, per ritenuto difetto di interesse ad agire.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la H.P. s.r.l., mentre l’Agenzia delle Entrate resta intimata. Depositata, ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ., proposta di definizione accelerata del giudizio, comunicata alla ricorrente, quest’ultima ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 cod.proc.civ., con la quale, ha insistito «nell’annullamento dell’impugnata sentenza chiedendo la decisione del ricorso. Quindi, è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis 1, terzo comma, cod.proc.civ..

Il ricorrente ha depositato memorie in prossimità dell’udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un unico motivo di ricorso si censura la violazione degli artt. 40 ss. d.lgs. 546/1992 e dell’art. 305 cod. proc. civ., con riferimento all’ art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per omessa declaratoria di estinzione del giudizio a seguito della dichiarazione di interruzione del 21/10/2021 e della mancata riassunzione del processo. 1.1. La censura è infondata. 1.2. Il decreto di interruzione del 21/10/2021 è stato emesso (dal presidente della sezione VIII della Commissione Tributaria Regionale di Palermo) in assenza dei presupposti di legge. 1.2.1.

Ai sensi dell’art. 76, comma 4, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 conv. in l. 23 luglio 2021, n. 106, l’«Agenzia delle Entrate-Riscossione a far data dal 1 ottobre 2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.A.». 1.2.2. La successione a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Agenzia delle entrate-Riscossione alle società del gruppo Equitalia, pur costituendo una fattispecie estintiva riconducibile al subentro in universum ius, riguarda il trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del munus publicum riferito all'attività della riscossione, così che il fenomeno non comporta la necessità di interruzione del processo in relazione agli artt.299 e 300 c.p.c. (Sez.

U. n. 15911/2021). 1.2.3.L'errata dichiarazione di interruzione del processo tributario ex art. 40, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 546/1992, per la successione a titolo universale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione a una società del gruppo Equitalia (art. 1, comma 3, del d.l. n. 193/2016), non ne comporta l'estinzione per inattività delle parti exart. 45 del d.lgs. n. 546/1992, in caso di inosservanza del termine semestrale per la riassunzione exart. 43, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. 1.2.4.La mancata riassunzione, nel termine perentorio di sei mesi, del processo dichiarato interrotto (o sospeso) ne determina l'estinzione ai sensi degli artt.43 e 45 del d.lgs. n. 546/1992, sempre che, al momento della pronuncia di interruzione (o sospensione), siano effettivamente sussistenti i relativi presupposti, con la conseguenza che, qualora risulti, invece, che essi erano insussistenti, l'inosservanza del suddetto termine perentorio è irrilevante e non comporta l'estinzione del processo tardivamente riassunto (Cass., Sez.

Lav., 19 aprile 2000, n. 5160; Cass., Sez. 2, 23 dicembre 2010, n. 26010; Cass., Sez. 1, 29 dicembre 2011, n. 30035; Cass., Sez. 5, 28 ottobre 2015, n. 1956). 1.2.5.Ne discende che, a fronte dell'ordinanza di interruzione erroneamente emessa, in assenza dei presupposti, la mancata tempestiva riassunzione del processo non ne ha determinato l'estinzione (cfr. Cass.4508/2024, che richiama Cass. 5160/2000). 1.2.6. Ciò per la ragione che, se pronunciata fuori dei casi previsti dalla legge, l'ordinanza di interruzione del processo è viziata da nullità, a prescindere dalla forma adottata per la sua emanazione (Cass.12172/1995), sicché, non operando l'onere di osservanza del termine perentorio di cui all'art. 305 cod. proc. civ. per la riassunzione, il processo può essere utilmente riassunto anche dopo il decorso del semestre (Cass.230/1986; 5918/1980).

2. Correttamente, quindi, il provvedimento di interruzione è stato implicitamente revocato dal collegio della Commissione Tributaria Regionale, che ha fissato la pubblica udienza e deciso la controversia, non potendo configurarsi un’ipotesi interruttiva. 2.1. Né rileva che la sentenza impugnata non contenga la revoca della dichiarazione di interruzione del processo, tale statuizione dovendo ritenersi ivi implicita: nel decidere la causa nel merito, infatti, il giudice di appello ha implicitamente revocato il decreto che ha dichiarato interrotto il giudizio.

E’, inoltre, indubbio che il provvedimento recante declaratoria di interruzione del processo sia sempre modificabile e revocabile dal giudice che l'ha emesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 177, secondo comma, c.p.c. (Cass. 10350/1994). 2.2. Infine, non è conferente il richiamo all’art. 298 c.p.c., perché “ la dichiarazione di interruzione del processo, emessa erroneamente per difetto del presupposto richiesto dall'art. 300 c.p.c., non comporta la nullità degli atti successivi del processo, che sia stato proseguito per impulso di una delle parti nel rispetto del contraddittorio con le altre” (in termini, Cass. 24546/2009, che richiama Cass. n. 7710/2000 e n. 10350/1994), come nel caso di specie, in cui, su impulso dell’Agenzia, la Corte distrettuale ha fissato l’udienza per il proseguo del giudizio.

3. Nulla va statuito in merito alle spese, non avendo l’Agenzia svolto attività difensiva. 3.1. Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis c.p.c., trova applicazione la disciplina sanzionatoria di cui al quarto comma dell’art. 96 c.p.c., come richiamata dall'ultimo comma dell’art. 380-bis. 3.1. Va, pertanto, disposta la condanna della ricorrente al pagamento di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende ed in applicazione dell'art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., della somma di euro 1.000,00. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così de