Italian Supreme Court dismisses tax appeal, ordering file acquisition to examine procedural defects and property classification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the cassation appeal filed by I.SE.CO.L.D. S.p.a. against a regional tax commission ruling that reclassified maritime port facilities. The appellant argued for procedural nullities regarding the Agency of Revenue's late filing and the formation of internal res judicata, while also contesting the tax category of the liquid storage tanks. The court rejected these arguments on the merits but ordered the acquisition of the appellate file to verify procedural compliance before remanding the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 e 5 c.p.c.; Art. 118 d.a. c.p.c.; Art. 25 d.lgs. 546/1992: The Supreme Court may dismiss a cassation appeal on procedural grounds but must order the acquisition of the appellate file if the validity of the contested decision depends on facts or procedural acts not fully examined in the current proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZAInterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 24893/2018 R.G. proposto da I.SE.CO.L.D. S.p.a. ( ), in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio n. 103, presso lo studio dell’ avv ocato Romano Pomarici PMRRMN62C05H501W;romanopomarici@ordineavvocatiroma.org rappresentatae difesa dall’avvocato Mario Porzio ( PRZMRA35B24F839E; marioporzio1@avocatinapoli.legalmail.it ) e dall’avvocato Laura Bove BVOLRA74P41F839X; laurabove@avocatinapoli.legalmail.it –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate (06363391001), in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (80224030587), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it );
–controricorrente – ICI IMU Accertamento Comune di Torre Annunziata; -intimato – avverso la sentenza n. 621/18 , depositata il 23 gennaio 2018 , della Commissione tributaria regionale della Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto. FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 621/18, depositata il 23 gennaio 2018, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, così pronunciando in riforma della decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dal Comune di Torre Annunziata per il recupero a tassazione dell’ICI dovuta dalla contribuente per l’anno 2010. 1.1 –La gravata sentenza –premesso che l’avviso di accertamento aveva ad oggetto beni detenuti dalla contribuente «in regime di concessione demaniale marittimanel porto di Torre Annunziata» ed era stato emesso «sulla scorta di pedisseque determinazioni dell'Agenzia del Territorio di Napoli, anch'essa evocata in giudizio assieme al Comune impositore,Agenzia la quale aveva assegnato a quei fabbricati la categoria D8» - a fondamento del decisum ha (testualmente) osservato che l’appello andava accolto in quanto «vanno inclusi in categoria E quei manufatti ubicati in una zona portuale, come nel caso di specie, pur se strumentali all'erogazione del servizio pubblico di trasporto, non essendo peraltroogni autonomia reddituale e funzionale parificabile di per sé ad esercizio di attività lucrativa (cfr.
Cass. n. 20026/15).». 2. – I.SE.CO.L.D. S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi. L’Agenzia delle Entrateresiste con controricorso. Il Comune di Torre Annunziata non ha svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. –Il ricorso è articolato sui seguenti motivi. 1.1 - Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 111 Cost., agli artt. 132, 156 e 161 cod. proc. civ., ed all’art. 118 d.a. cod. proc. civ., assumendo, in sintesi, che la pronuncia emessa dal giudice del gravame deve ritenersi nulla per insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione, il primo recando accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, la seconda pianamente (e inequivocamente) esponendoragioni decisorie a conferma della pronuncia del primo giudice e (così) dell’erroneo classamento delle unità immobiliari nella categoria D/8. 1.2 – Col secondo motivo , anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione e falsa applicazione di legge in relazioneall’art. 111 Cost., agli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., all’art. 118 d.a. cod. proc. civ.,ed al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, deducendo che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sulle eccezioni da essa esponente articolate nel secondo grado di giudizio a riguardo: - della inammissibilità (per tardività) del gravame che l’Agenzia delle Entrate aveva proposto (con atto spedito a mezzo del servizio postale in data 24 maggio 2017) nei riguardi di pronuncia che era stata pubblicata il 23 novembre 2016; spedizione, questa, della quale si era offerto riscontro dietro produzione del tracciamento postale tratto dal sito web di Poste Italiane S.p.a. e rispetto alla quale la stessa Agenzia alcuna contestazione aveva svolto, peraltro senza nemmeno produrre la ricevuta di spedizione della raccomandata postale; - della formazione del giudicato interno con riferimento all’annullamento dell’avviso di accertamento ICI, atteso che la sentenza di primo grado aveva formato oggetto di impugnazione (solo) da parte dell’Agenzia delle Entrate, così passando in giudicato nei confronti del Comune di Torre Annunziata (che, come rilevato dalla stessa gravata sentenza, nemmeno si era costituito nel secondo grado di giudizio). 1.3 – Col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoal d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, commi40, 41 e 42, al d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 8 e 40 , al r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, art. 5, conv. in l. 11 agosto 1939, n. 1249,alla l. 28 gennaio 1994, n. 84, artt. 6 e 16, assumendo, in sintesi, che nella fattispecie venivano in considerazione serbatoi di deposito di merci allo stato liquido in rapporto di strumentalità all’erogazione di un servizio pubblico (il trasporto marittimo) così che non poteva predicarsi la loro autonomia funzionale e reddituale in ragione della unitaria considerazione del pubblico servizio di trasporto cui risultavano destinati. 1.4– Il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ.,espone la denuncia di omesso esame circa fatto decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, assumendo la ricorrente che (anche) a mezzo di consulenza di parte si era specificamente rappresentato che i depositi in contestazione –per loro ubicazione e collegamento ai punti di ormeggio –risultavano destinati allo svolgimento del pubblico servizio di trasporto, sotto la vigilanza delle autorità doganali e marittime. 2. -L’esame, e la definizione, del secondo motivo di ricorso rende indispensabile l’acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al processo definito con la gravata sentenza (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 25).
P.Q.M La Corte La Corte, ordina l’acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al processo definito in grado di appello dalla Commissione tributaria regionale della Campania con sentenza n. 621/18, depositata il 23 gennaio 2018, e rinvia il processo a nuovo ruolo; manda alla Canceller