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Decreto — n. 3564/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 3564/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 3564/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15986/2022 R.G. proposto da: Ulrich Blaas, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Fontanella -ricorrente- contro Regione Lazio in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale LAZIOn.2004/2022 depositata il 03/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 3564/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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spese di gratuito patrocinio spese di difesa diritto a un difensore indennità di patrocinio anticipo delle spese omissione di soccorso

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15986/2022 R.G. proposto da: Ulrich Blaas, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Fontanella -ricorrente- contro Regione Lazio in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale LAZIOn.2004/2022 depositata il 03/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Numero registro generale 15986/2022 Numero sezionale 347/2026 Numero di raccolta generale 3564/2026 Data pubblicazione 17/02/2026 Così deciso in Roma, il 14/02/2026 IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 15986/2022 Numero sezionale 347/2026 Numero di raccolta generale 3564/2026 Data pubblicazione 17/02/2026