Decreto — n. 3560/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15993/2022 R.G. proposto da: Ugo Enrico Cotturone, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Fontanella -ricorrente- contro Roma Capitale in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Armenante -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lazio n.1494/2022 depositata il 29/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 3560/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 15993/2022 R.G. proposto da: Ugo Enrico Cotturone, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Fontanella -ricorrente- contro Roma Capitale in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Armenante -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lazio n.1494/2022 depositata il 29/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15993/2022 R.G. proposto da: Ugo Enrico Cotturone, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Fontanella -ricorrente- contro Roma Capitale in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Armenante -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lazio n.1494/2022 depositata il 29/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 15993/2022 Numero sezionale 345/2026 Numero di raccolta generale 3560/2026 Data pubblicazione 17/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 14/02/2026 IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 15993/2022 Numero sezionale 345/2026 Numero di raccolta generale 3560/2026 Data pubblicazione 17/02/2026